L’INPS, con la Circolare n. 69 del 29 maggio 2014, comunica che gli arretrati retributivi definiti dall’Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del CCNL per l’industria tessile/abbigliamento/moda sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
In particolare, riguardo i riflessi economici che l’una tantum ha sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post-partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione (1° aprile 2013 – 31 dicembre 2013), viene ribadito che sono applicabili le disposizioni per cui tali emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi.
Le quote di una tantum relative ai periodi integrati nel suddetto arco temporale potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili, che riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.