In un documento di prassi le risposte ai quesiti posti nei giorni scorsi da Caf, sostituti d’imposta e professionisti abilitati rispetto alle recenti modifiche normative.
Su questi temi, in particolare, si sofferma la risoluzione 57/E del 30 maggio, risolvendo i dubbi formulati di recente dagli operatori professionali.
L’utilizzo del 730/2014 si “allarga”
Oltre ai tradizionali “fruitori” del modello 730, il “decreto del fare” (articolo 51-bis del Dl 69/2013) ha aggiunto anche coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente (e alcuni assimilati) nel 2013 e, al momento della presentazione della dichiarazione, non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, dando anche a loro la possibilità di presentare il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato.
Vi rientrano, pertanto, ad esempio, i contribuenti:
- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio
- con rapporti di lavoro dipendente con privati (autisti, giardinieri, colf, eccetera)
- con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera, con datore di lavoro non residente
- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale
- titolari di assegni periodici
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.
Se dalla dichiarazione emerge un debito, chi presta assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o, nei dieci giorni precedenti la scadenza del termine di pagamento, consegna l’F24 compilato al contribuente, che provvede direttamente al versamento.
L’eventuale rimborso viene invece eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Semplificazioni in tema di conguagli
Quest’anno il 730 consente la compensazione dell’eventuale credito di imposta non solo con il versamento dell’Imu dovuta per il 2014, ma anche con tutte le altre imposte che possono essere pagate con il modello F24: sarà necessario, in questo caso, compilare il quadro I, indicando nella casella 1 la parte del credito che intende utilizzare a tale scopo. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta; in caso contrario (credito inferiore), la somma potrà essere utilizzata in compensazione, ma sarà necessario versare la differenza.
In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2, se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero credito che risulta dalla dichiarazione.
Rimborsi oltre i 4mila euro
In caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro e richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione (anche se generata solo da fattori diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia), sono previsti controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli eventuali rimborsi spettanti saranno erogati direttamente dall’Amministrazione finanziaria, a seguito delle operazioni di verifica, da effettuare entro sei mesi dalla data di trasmissione del 730.
Qualora invece il rimborso superiore ai 4mila euro scaturisca da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione non vi sarà controllo preventivo e il rimborso sarà erogato dal sostituto d’imposta in seguito alla ricezione dei risultati contabili.
L’eccedenza risultante dalla dichiarazione precedente, utilizzata per versamenti tramite F24, non risultando come eccedenza nel quadro F del 730/2014, non concorrerà al plafond dei 4mila euro.
Ugualmente non vi concorrono le somme risultanti dal quadro “I Imposte da compensare” del 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con l’F24, poiché non fanno parte dell’importo risultante a rimborso.
Per rientrare più velocemente delle somme a credito in arrivo dall’Agenzia, è opportuno richiederne l’accredito sul proprio conto corrente bancario o postale. I contribuenti che non hanno ancora comunicato il codice Iban, possono farlo tramite l’apposito modello reperibile sul sito delle Entrate, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso.
La richiesta può essere presentata in via telematica, se si è in possesso del pincode per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure presso un qualsiasi ufficio delle Entrate.
Modalità di conservazione dei documenti
I Caf e i professionisti devono conservare: le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti per la destinazione dell’8 e del 5 per mille fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione; copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
I documenti possono essere conservati anche in formato cartaceo. Se si opta per il formato elettronico: le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione vanno conservati nel formato originale; la copia della documentazione a base del visto di conformità, invece, in formato pdf o tiff; per le schede, vanno applicate le regole tecniche in materia di sistema di conservazione (Dpcm 3 dicembre 2013).
La documentazione, se richiesta dell’Agenzia delle entrate, andrà trasmessa in via telematica dal responsabile del CAF o dal professionista abilitato.