Dal 1° ottobre 2014 lo scambio di crediti e debiti e i versamenti di importo superiore a 1000 euro saranno possibili solo in via telematica. Le nuove regole riguardano anche i privati e i contribuenti non titolari di partita Iva.
L’art.11 «riduzione dei costi di riscossione fiscale» del decreto n. 66, pubblicato sulla GU 95 del 24 aprile 2014, prevede anche nuove regole per i versamenti in compensazione con il modello F24 o per importi superiori a 1000 euro.
Dal 1° ottobre 2014, i versamenti eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati:
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1000 euro.
Art. 11
(Riduzione dei costi di riscossione fiscale)
1. L’Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l’anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti gia’ previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
3. L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate puo’ inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.