La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 15435 pubblicata il 7 luglio 2014 è stata chiamata a dirimere una questione sorta tra una lavoratrice, madre di un figlio disabile, e il datore di lavoro, in quanto questi tratteneva dalla tredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate di assenza per la fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili. I giudici del palazzaccio hanno chiarito che i permessi cui hanno diritto i lavoratori per assistere i figli disabili (permessi “104”), non sono computabili ai fini delle ferie e della tredicesima solamente laddove siano fruiti in cumulo con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio.
Così la Corte ha interpretato il richiamo all’ultimo comma dell’art. 7 della Legge n. 1204/71 (abrogata dal D.Lgs n. 151/2001 che, peraltro, ne ha recepito i contenuti negli articoli 34 e 48) contenuto nell’art. 33, comma 4 della Legge n. 104/92, affermando che una diversa lettura porterebbe a limitare gli interessi tutelati dalla Legge n. 104/92, disincentivando l’utilizzo dei permessi per l’assistenza ai disabili.
fonte: seac.it