I sostituti d’imposta potranno effettuarlo esclusivamente tramite F24, in compensazione di qualsiasi importo a debito esposto nel modello, non soltanto della sezione Erario
La compensazione con cui i sostituti d’imposta recuperano le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di “bonus Irpef” non sconta i limiti ordinari: né l’importo massimo annuale di 700mila euro né il divieto di utilizzo dei crediti in caso di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.
Questi i principali chiarimenti della circolare n. 22/E dell’ 11 luglio in merito alle modifiche apportate dalla legge di conversione del Dl 66/2014 alle norme riguardanti la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati; il tutto corredato da esempi, che ne illustrano le modalità pratiche attuative.
Recupero esclusivamente tramite F24
Sull’applicazione del credito previsto, per il solo 2014, dall’articolo 1 del Dl 66/2014, l’Agenzia delle Entrate ha già dato indicazioni con le circolari n. 8/E del 28 aprile e n. 9/E del 14 maggio; il documento odierno ne aggiorna i contenuti in merito ai meccanismi di recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta.
Questi, infatti, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 89/2014, per recuperare le somme erogate a titolo di “bonus Irpef”, utilizzavano, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute del singolo periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo.
Ora, invece, il credito erogato è recuperabile esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 (va indicato il codice tributo “1655”, istituito con la risoluzione 48/2014), utilizzandolo per il versamento, tramite compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello, anche in sezioni diverse da quella denominata “Erario” (“Inps”, “Regioni”, “Imu e altri tributi locali”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”); l’eventuale credito non utilizzato potrà essere adoperato nei successivi versamenti effettuati tramite F24.
Compensazione senza limiti ordinari
La circolare odierna, dopo aver ribadito che la compensazione per il recupero delle somme erogate a titolo di “bonus Irpef” non è soggetta al limite annuale di 700mila euro (concetto già espresso nella precedente circolare 9/2014), chiarisce che non trova applicazione nemmeno la norma che prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 del Dl 78/2010).
Compresenza di credito da erogare e credito da recuperare
Può accadere che il datore di lavoro, al momento di pagare le retribuzioni mensili, si trovi nella duplice condizione:
di erogare il bonus ad alcuni lavoratori, maturando di conseguenza un credito verso l’erario di pari importo
di recuperare il bonus erogato in precedenza ad altri lavoratori a seguito di circostanze che richiedono il ricalcolo del credito, maturando pertanto un debito verso l’erario per un corrispondente importo.
In questo caso, il sostituto d’imposta deve verificare se la differenza tra i due importi è positiva o negativa:
se l’importo del credito erogato ai lavoratori in un determinato mese è superiore a quello recuperato nello stesso mese, utilizza in compensazione l’importo netto a credito risultante dalla differenza
se invece l’importo del credito recuperato è superiore a quello erogato ai lavoratori, versa l’importo netto a debito entro i termini ordinari di versamento delle ritenute d’acconto, utilizzando il codice tributo 1655.
Le compensazioni effettuate dovranno poi essere evidenziate nel modello 770, secondo modalità che saranno riportate nelle istruzioni per la compilazione.
Il mese e l’anno di erogazione da indicare in F24
Il mese e l’anno da riportare nel modello F24 vanno individuati facendo riferimento al giorno in cui il credito è stato erogato ai lavoratori (anche nel caso in cui il credito venga utilizzato nel 2015), in genere coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.
L’eventuale erogazione effettuata entro il 12 gennaio 2015 va, però, considerata come avvenuta a dicembre 2014. Analogamente, il sostituto d’imposta che eroga il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015 deve indicare come mese e anno di riferimento, rispettivamente, “12” e “2014”.
Novità anche per amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
Le innovazioni della legge 89/2014 riguardano anche il recupero delle somme erogate da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici.
Tali soggetti possono ancora recuperare il bonus corrisposto mediante scomputo dalle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dai contributi dovuti ovvero possono anch’essi avvalersi della compensazione, utilizzando l’F24 ordinario, in caso di saldo pari a zero, oppure l’F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento. Non sono previsti criteri di priorità tra le due modalità.
Lilia Chini su fiscooggi.it