In data 19 settembre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto attuativo dell’art. 7, Legge n. 23/2014 (c.d. “Legge Delega”), con il quale si prevede l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata (Mod. 730) per lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati.
In particolare, tra le novità previste si segnala che:
- la bozza del Mod. 730 sarà trasmessa in via telematica al contribuente entro il 15 aprile;
- il contribuente potrà accettare oppure modificare il risultato della dichiarazione, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e inserendo ulteriori informazioni;
- il termine per la presentazione della dichiarazione sarà unificato al 7 luglio indipendentemente che la stessa sia stata trasmessa tramite sostituto d’imposta o CAF/professionista abilitato.
Si sottolinea infine che il Decreto in questione prima di diventare definitivo necessita di un ulteriore passaggio parlamentare.
Ecco in sintesi come funzionerà il nuovo sistema di dichiarazione dei redditi, con le novità introdotte dal Cdm.
– I DATI “PRECOMPILATI”: l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati dell’Anagrafe tributaria (come la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), quelli trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta (redditi di lavoro dipendente e assimilati o compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). Dal 2016, grazie al sistema “Tessera sanitaria”, la dichiarazione conterrà anche i dati relativi alle spese mediche, di assistenza
specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.
– LE SCADENZE: Entro il 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online la dichiarazione precompilata, che potrà essere accettata così com’è oppure modificata, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino può farlo da solo oppure delegare Caf, sostituti di imposta e professionisti. In ogni caso la dichiarazione va presentata entro il 7 luglio, se ci si avvale di assistenza fiscale sempre entro il 7 luglio Caf professionisti o sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente la dichiarazione elaborata, prima di inviarla all’Agenzia delle Entrate. Si potrà comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi nel modo “tradizionale”.
– I CONTROLLI: In caso di accettazione senza modifiche, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc) non saranno sottoposti al controllo formale. Se ci si avvale di assistenza fiscale i controlli formali saranno effettuati, senza più rivolgersi ai cittadini, su Caf o professionisti, che riceveranno anche le eventuali richieste di pagamento di imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Se si rettifica la dichiarazione entro il 10 novembre, imposta e interessi restano a carico del contribuente. In questa ipotesi il Caf o il professionista possono versare la sanzione entro il 10 novembre, avvalendosi così della riduzione a 1/8.