Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il Decreto 27 giugno 2014, con la definizione dei criteri e della procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali.
Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale ( di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13), i lavoratori dipendenti dai partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. L’ammissione dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale è subordinata al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso il partito o il movimento politico di almeno 90 giorni alla richiesta del trattamento (come disposto dal decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160).
I partiti politici e movimenti politici potranno presentare istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali:
a) Crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attivita’;
b) Riorganizzazione;
c) Contratto di solidarieta’.
Alle causali sopra indicate si applicano i limiti di durata massima indicati:
a) 12 mesi per programmi di crisi, 24 mesi per i programmi di riorganizzazione ed in tale ultima ipotesi sono possibili due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi;
b) i contratti di solidarieta’ possono avere una durata massima di 24 mesi prorogabile, di ulteriori 24 mesi.