L’INAIL, con Determina del Presidente n. 286 del 26 settembre 2014, chiede al Ministero del Lavoro di modificare le aliquote di oscillazione dei premi assicurativi (c.d. “oscillazione del bonus malus”) per le aziende con periodo di attività superiore ai due anni che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Le misure dello sconto vigenti sono fissate dall’art. 24 del DM 12 dicembre 2000; il Ministero del Lavoro è chiamato, di concerto con il MEF, a decretare le seguenti nuovi misure:

  • aziende fino a 10 dipendenti – riduzione del 28% (attualmente è al 30%);
  • aziende da 11 a 50 dipendenti – riduzione del 18% (attualmente è al 23%);
  • aziende da 51 a 200 dipendenti – riduzione del 10% (attualmente è al 18% per le aziende da 51 a 100 dipendenti e al 15% per le aziende da 101 a 200 dipendenti);
  • aziende oltre 200 dipendenti – riduzione del 5% (attualmente è al 12% per le aziende da 201 a 500 dipendenti e al 7% per le aziende oltre 500 dipendenti).

fonte: seac.it