Il documento non si occupa della dichiarazione precompilata e delle modifiche in materia di rimborsi Iva, temi che troveranno spazio in successive circolari a essi dedicate.
Addizionali comunale e regionale all’Irpef
La data rilevante per la verifica del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale è stata unificata a quella prevista per l’addizionale comunale (1 gennaio). Pertanto, nelle dichiarazioni relative al 2014 (730 e Unico 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014.
Scompare poi la possibilità, per i Comuni, di variare l’aliquota per l’acconto mediante delibera pubblicata entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento. L’acconto 2015, quindi, andrà calcolato utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.
Infine, per facilitare l’attività di chi compila le dichiarazioni dei redditi, i dati relativi alle addizionali regionale e comunale saranno resi disponibili sul portale del federalismo fiscale.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti
Dall’1 gennaio 2015 (rileva la data della prestazione/somministrazione risultante dai documenti fiscali), le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (la disposizione, puntualizza l’Agenzia, si applica anche al lavoro autonomo non abituale). Il professionista, dunque, emette parcella senza ricomprendervi quelle voci; le stesse, ovviamente, non sono deducibili. Il committente, invece, per dedurre il costo, non deve più aspettare la parcella del professionista, ma segue le ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).
Le spese in questione, sostenute direttamente dal committente, non sono soggette alla generale limitazione della deducibilità al 75% (prevista dal Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande), sempre che siano dimostrabili l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente e l’effettività della stessa e che dai documenti fiscali risultino gli estremi del professionista che ha fruito del servizio.
Dichiarazione di successione
L’erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta più l’obbligo di presentare dichiarazione integrativa. Sarà la stessa Agenzia delle entrate a tenerne conto nel liquidare l’imposta di successione dovuta. La novità si applica ai rimborsi non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni” (13 dicembre 2014).
Da quella stessa data, ma con riferimento anche alle successioni già aperte, si applicano altre due novità. È innalzato da 25.833 a 100mila euro il limite di valore dell’attivo ereditario, in relazione al quale, quando si tratta di eredità al coniuge e ai parenti in linea retta e in successione non cadono beni immobili o diritti reali immobiliari, non c’è obbligo di presentare la dichiarazione. Meno onerose, poi, le modalità di presentazione di alcuni documenti da allegare alla dichiarazione (come gli atti di ultima volontà, la prova di passività e oneri deducibili): ferma restando la possibilità per il Fisco di richiedere gli originali o copie autenticate, ora sono ammesse copie non autenticate, accompagnate da un’autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali.
Infine, in applicazione del principio del favor rei (articolo 3, comma 2, Dlgs 472/1997), non saranno irrogate sanzioni a coloro che non hanno presentato la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, in base alla nuova normativa, non risultano più tenuti all’adempimento.
Riqualificazione energetica degli edifici: lavori pluriennali
Soppresso l’obbligo di comunicare alle Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta. Il principio del favor rei – precisa la circolare – salva dalla sanzione (da 258 a 2.065 euro) chi, prima dell’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, ha omesso la comunicazione o l’ha inviata irregolarmente e, a quella data, non è intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.
Semplificazioni per i rimborsi
In relazione ai rimborsi in conto fiscale erogati dagli agenti della riscossione, non è più necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi (spettanti qualora il rimborso non avvenga tempestivamente per mancanza o insufficienza di fondi), che saranno invece corrisposti automaticamente. Il rimborso in conto fiscale deve avvenire: entro 60 giorni, quando è pagato direttamente dall’agente della riscossione (gli interessi decorrono dal sessantunesimo giorno); entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ufficio, quando è disposto dall’Agenzia delle Entrate (gli interessi decorrono dal ventunesimo giorno). Le modifiche si applicano ai rimborsi erogati a partire dall’1 gennaio 2015, quindi anche a quelli in corso di esecuzione a quella data.
Dal 2015, i sostituti d’imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Le stesse modalità vanno utilizzate anche per il recupero di versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto. Tali importi non concorrono al limite annuale di compensazioni (attualmente, 700mila euro). L’operazione andrà effettuata con specifici codici tributo, di prossima istituzione.
Esercizio di opzioni
Niente più apposita comunicazione per chi sceglie i regimi della “trasparenza fiscale”, del “consolidato nazionale”, della “tonnage tax”: l’opzione andrà espressa nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Allo stesso modo, l’opzione, da parte di società di persone e imprenditori individuali, per determinare la base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali dovrà essere comunicata con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale viene esercitata. La novità si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi dal 2015 per i soggetti “solari”.
Adempimenti delle società di persone
Razionalizzate le modalità di presentazione delle dichiarazioni e dei termini di versamento.
Al pari delle società di capitali, anche le società di persone ed enti equiparati, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono ora utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta (ad esempio, una società di persone con periodo d’imposta 1.1.2014-27.7.2014, che prima della modifica normativa doveva compilare il modello da approvare entro il 31 gennaio 2015, adesso utilizza il modello già approvato nel 2014).
Inoltre, a partire dalle operazioni poste in essere dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, per le società di persone interessate da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione, scissione), il termine per versare il saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e quella Irap è stato fissato al 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Società in perdita sistematica
Il periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, Dl 138/2011) è passato da tre a cinque periodi d’imposta (tutti in perdita fiscale ovvero quattro in perdita e uno con reddito imponibile inferiore al “reddito minimo”). La novità vale già a partire dal 2014.
Fiscalità internazionale
- A partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2014, le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, non devono più indicare nel modello l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari.
- In merito alla rinnovata procedura per le operazioni Iva non imponibili effettuate da esportatori abituali, la circolare ribadisce che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate nel 2014 o dopo l’1 gennaio 2015 secondo le regole precedenti ma che esplicano effetti per operazioni realizzate dopo l’11 febbraio 2015, va seguita la nuova disciplina.
- I dati relativi ai rapporti intercorsi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio inPaesi black list devono essere forniti con cadenza annuale (non più mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni) e solo se si supera la soglia di 10mila euro di valore complessivo delle operazioni (non più 500 euro per singola operazione). Tale importo – chiarisce la circolare – va riferito al complesso delle cessioni e prestazioni effettuate e ricevute. Eventuali violazioni commesse in vigenza delle precedenti norme che, per effetto delle modifiche, non rappresentano più un illecito, non sono sanzionabili, a meno che il provvedimento di irrogazione sia già divenuto definitivo.
- I soggetti che intendono operare in ambito comunitario possono ora ottenere l’iscrizione allabanca dati Vies già al momento dell’attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa. In virtù del principio del favor rei, non è sanzionabile chi ha effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni entro i quali, in base alla vecchia norma, l’ufficio avrebbe potuto emettere provvedimento di diniego all’iscrizione al Vies. L’Agenzia può escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi; a tal proposito, viene specificato che, ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”. Prima della cancellazione, l’ufficio invia un’apposita comunicazione, al ricevimento della quale partono i 60 giorni a disposizione del contribuente per fornire o la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento o adeguati elementi circa le operazioni in corso ovvero da effettuare oppure per manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
- Meno informazioni da inserire negli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche (quelle per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente) rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Ue e quelle da questi ultimi ricevute. La decorrenza della novità sarà fissata da un provvedimento Dogane-Entrate-Istat, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.
- Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli assicuratori esteri, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, uniformati a quelli previsti per le imprese stabilite in Italia: va presentata un’unica denuncia annuale (non più mensile) dei premi e accessori incassati nell’anno solare precedente, entro il 31 maggio. La novità si applica in relazione alle somme incassate dall’1 gennaio 2015. Pertanto, se sono state presentate tutte le denunce mensili per i premi riscossi nel 2014, la prima dichiarazione annuale andrà presentata entro maggio 2016, in relazione alle somme incamerate nel 2015; se invece non sono state presentate tutte le denunce mensili per il 2014, la prima annuale andrà prodotta nel 2015, per consentire all’Agenzia delle Entrate la liquidazione dell’imposta definitiva entro il 15 giugno.
Eliminazione di adempimenti superflui
- Per le imprese concessionarie di servizi pubblici, non è più necessario richiedere all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione a dedurre, in luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico, quote di ammortamento finanziario, secondo lo stesso criterio di proporzionalità adottato nel piano economico finanziario della concessione, nei limiti della quota imputata in bilancio. La novità è applicabile dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni” (2014, per i soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare).
- I contribuenti che percepiscono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari e che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o terzi, non devono più spedire ogni anno ai loro committenti, preponenti o mandanti, l’apposita dichiarazione affinché la ritenuta sia applicata al 20% delle provvigioni. La dichiarazione potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. Sebbene sia prevista l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo, la circolare dà già il via libera sia all’utilizzo della pec sia alla validità “continuativa” delle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre 2013. Viene infine specificato che la sanzione da 258 a 2.065 euro, prevista in caso di omessa comunicazione delle variazioni che fanno venir meno il diritto alla ritenuta più leggera, si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera.
Solidarietà passiva in materia di appalti
Abrogate la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione ai dipendenti impiegati e la norma che, nel rapporto tra committente e appaltatore, prevedeva, in luogo della responsabilità solidale, l’applicazione di una sanzione da 5mila a 200mila euro, qualora il committente avesse pagato il corrispettivo senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore (per il favor rei, la sanzione non si applica per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive a quella data).
Tuttavia, per contrastare il fenomeno dell’evasione, è stata modificata la norma che prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l’obbligo per il committente, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d’imposta.
Estinzione della società e responsabilità dei liquidatori Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società(articolo 2495 cc) produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. La norma – chiarisce la circolare – si applica anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate prima della data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”.
Onere probatorio a carico del liquidatore di società che ha distribuito utili ai soci relativi all’anno di liquidazione o ad anni precedenti, in violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti. Se i liquidatori non riescono a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari (comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti) prima dell’assegnazione dei beni ai soci o di non aver estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
Regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni
Prevista un’unica percentuale di detrazione (50%) per le prestazioni di pubblicità e quelle di sponsorizzazione (prima al 10%) nell’ambito del regime forfetario di cui all’articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972. La modifica interessa i soggetti che organizzano attività di intrattenimento (tariffa allegata al Dpr 640/1972) e gli enti che optano per le disposizioni agevolative ex legge 398/1991 (associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lurco e pro loco, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro).
Beni omaggio
Uniformata a 50 euro, già dalla data di entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, la soglia massima per la deducibilità dal reddito di impresa del costo sostenuto per l’acquisto di beni distribuiti gratuitamente e per individuare l’Iva detraibile relativa a quei beni.
Definizione “prima casa”
Per fruire dell’agevolazione “prima casa”, anche in caso di applicazione dell’Iva (aliquota del 4%), deve trattarsi di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Come già in caso di applicazione dell’imposta di registro (aliquota del 2%), dunque, non rilevano più le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”. Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, nell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile. Se in sede di stipula di contratto preliminare l’immobile è stato classificato “di lusso”, con applicazione dell’imposta sugli acconti con aliquota superiore al 4%, è possibile rettificare le fatture mediante variazione in diminuzione per applicare l’aliquota ridotta sull’intero corrispettivo dovuto.
In assenza dell’opportuno coordinamento normativo, la circolare, in base a un’interpretazione sistematica delle disposizioni in materia di trasferimenti immobiliari, puntualizza che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% alle cessioni di abitazioni diverse dalla “prima casa”, è da considerare superata la definizione di “abitazione di lusso”. Stessa cosa anche ai fini dell’individuazione dei fabbricati “Tupini” (articolo 13, legge 408/1949), la cui cessione, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge, è soggetta a Iva con aliquota del 10 per cento.
Contenzioso tributario
Soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La disposizione, in mancanza di una specifica disposizione transitoria, si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.