Modificata la misura delle sanzioni previste per il ravvedimento e gli strumenti deflativi del contenzioso
Ritocco al rialzo per le sanzioni ridotte da pagare quando si decide di fare pace con il fisco. La legge di stabilità (articolo 1, commi 17-22, legge 220/2010) ha fissato al 1° febbraio 2011 la data spartiacque per l’applicazione dei “rincari” in caso di ravvedimento operoso, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e definizione agevolata.
Ravvedimento operoso
Diventa più cara la regolarizzazione spontanea di omissioni ed errori, opportunità concessa al contribuente sempre che la violazione non sia stata già constatata dagli uffici fiscali e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o qualsiasi altra attività amministrativa di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di documenti, invio di questionari). Per le violazioni commesse dal prossimo 1° febbraio, la riduzione della sanzione passa: da un dodicesimo a un decimo (dal 2,5% al 3%), nel caso in cui l’omesso versamento di un tributo o di un acconto è sanato entro trenta giorni da un decimo a un ottavo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si pagherà il 3,75%, non più il 3%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione o, quando questa non è prevista, entro un anno dall’omissione o dall’errore da un dodicesimo a un decimo (da 21 a 25 euro) per le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni.
Istituti deflativi del contenzioso
Leggero aumento anche per le sanzioni ridotte in caso di: accertamento con adesione (si passa da un quarto a un terzo) acquiescenza (da un quarto a un terzo) definizione agevolata delle sanzioni (da un quarto a un terzo) conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%) adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (da un ottavo a un sesto).
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove “tariffe”, come già accennato, si applicheranno – per quanto riguarda il ravvedimento operoso – alle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011 (ad esempio, per le irregolarità riferibili al versamento degli acconti di novembre 2010, si applicano ancora le vecchie riduzioni, nella specie un decimo del minimo e non un ottavo). Per la conciliazione giudiziale, occorre far riferimento alla data di presentazione dei ricorsi: rientrano nella nuova disciplina quelli presentati a decorrere dal 1° febbraio.
Infine, per tutti gli altri istituti deflativi (adesione a pvc e inviti al contraddittorio, acquiescenza, accertamento con adesione, definizione delle sanzioni), le modifiche scatteranno per gli atti emanati a decorrere dal 1° febbraio 2011.
Fonte: Fiscooggi.it