Pur in assenza dell’apposito decreto attuativo del Ministro del Lavoro (atteso in pubblicazione per i prossimi giorni) dal 1° marzo 2015 scatta per i lavoratori dipendenti del settore privato la possibilità di chiedere in busta paga l’anticipo del TFR maturato mensilmente sul quale, e’ bene ricordarlo in premessa, la tassazione e’ quella ordinaria marginale ( e non quella ridotta) e sulla quale si applicheranno le ordinarie addizionali regionali e comunali, con la possibile incidenza sulle prestazioni sociali collegate al reddito. L’anticipo del TFR non e’ gravato da imposizione contributiva e non rileva ai fini della corresponsione degli 80 euro mensili, confermati dalla legge n. 190/2014.
Questi sono i punti essenziali:
L’anticipo può essere richiesto da tutti i lavoratori che operano nel settore privato, con esclusione degli operai agricoli a tempo indeterminato e dei collaboratori familiari del settore domestico, dei dipendenti da aziende soggette a procedura concorsuale, o che hanno sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito, dei prestatori di imprese in Cig in deroga dopo un periodo di Cigs (unicamente in quest’ultimo caso, alle sole unità produttive interessate ), o che hanno ricevuto un finanziamento, dando in garanzia il TFR, fino alla scadenza dello stesso. I lavoratori, a tempo indeterminato, debbono essere in forza da almeno sei mesi.
La richiesta, che non può essere revocata una volta presentata, riguarda il periodo compreso tra marzo 2015 e marzo 2018.
L’anticipo entra in busta paga nel mese immediatamente successivo a quello di richiesta o 4 mesi dopo nel caso in cui il datore di lavoro richieda l’intervento di un Istituto di credito a seguito dell’accordo sottoscritto dall’ABI.
Con la richiesta del lavoratore il TFR non è più a seconda delle ipotesi, accantonato in azienda, trasferito al Fondo di tesoreria dell’INPS o al fondo di previdenza complementare.
fonte: dottrinalavoro.it