Con Circolare del 9 giugno 2015, n. 54 l’Inail ha fornito le proprie indicazioni in merito alle ipotesi di risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio.
Infatti, l’art. 9, D.P.R. n. 43/1990 stabilisce il rimborso dei danni occorsi all’autovettura di proprietà il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di servizio, ma solo limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso, in presenza di accertato “nesso di causalità” tra la missione espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli.
Non sono quindi soggetti a rimborso i danni dovuti alla fisiologica usura del mezzo utilizzato e che solo per mera casualità vengono a manifestarsi in occasione dello svolgimento della missione.
L’Istituto chiarisce poi che l’autovettura utilizzata dai dipendenti autorizzati all’uso della stessa deve essere di proprietà:
del dipendente medesimo;
del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di vigenza del regime di separazione dei beni, del coniuge con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;
di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso della autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;
ovvero in comproprietà:
con il coniuge in regime di separazione dei beni;
con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.
Inail Circolare del 9 giugno 2015, n. 54