In merito all’obbligo, sorto dal Decreto Legislativo n. 81/2015, che prevede l’acquisto dei voucher per lavoro accessorio, da parte dei Committenti imprenditori o professionisti, esclusivamente con modalità telematica, la FIT (Federazione Italiana Tabaccai), con una nota pubblicata il 27 giugno 2015, ha evidenziato come la convenzione in essere con l’INPS identifica l’emissione dei voucher in tabaccheria come servizio svolto “con modalità telematica”.
In ragione di ciò, i tabaccai continueranno ad erogare il servizio sia per i committenti privati che per i committenti imprenditori e liberi professionisti.
La nota della FIT
L’articolo 49, del Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha stabilito che l’erogazione dei voucher INPS ai committenti imprenditori e liberi professionisti possa essere effettuata esclusivamente per modalità telematica, mentre ai committenti privati sia in modalità telematica che attraverso le “rivendite autorizzate”.
In ordine alle numerose voci circa l’interpretazione delle suddette novità apportate alla disciplina del lavoro accessorio, e conseguentemente dei voucher INPS, desideriamo precisare che la convenzione in essere con l’INPS, rinnovata dalla FIT lo scorso febbraio, identifica l’emissione dei voucher in tabaccheria come servizio svolto “con modalità telematica”.
Lo stesso Istituto Previdenziale, come confermato per le vie brevi, nelle sue comunicazioni al competente Ministero del Lavoro durante l’iter di approvazione di detto decreto, ha sempre individuato il servizio svolto dai tabaccai come servizio svolto in modalità telematica.
In ragione di ciò i tabaccai, salvo diverso esplicito chiarimento o decreto del Ministero del lavoro, continueranno ad erogare il servizio sia per i committenti privati che per i committenti imprenditori e liberi professionisti.
Il riferimento alle “rivendite autorizzate” contenuto nel citato art. 49, in relazione alla vendita di voucher ai soli privati, è da intendersi come rivendite autorizzate individuate dal concessionario del servizio e non già come rivendite di generi di monopolio che quindi possono continuare la consueta attività.