lavoro-govl Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ridefinisce il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa.

Nella circolare n. 170 del 13 ottobre 2015 sono contenute indicazioni  e chiarimenti riguardanti la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio

  • con le prestazioni di sostegno al reddito
  • con l’indennità di mobilità
  • con la NASPI
  • con la disoccupazione agricola
  • con la Cassa Integrazione guadagni

Leggi la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015

L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che, per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’articolo conferma che, fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.
Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.
Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro; nel solo settore agricolo il valore è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative sul piano nazionale.