Per le Onlus, in materia di voucher (buoni lavoro), vale il limite economico di 7.000 euro. Questo si evince dall’esame del Jobs act, il decreto legislativo n. 81/2015, infatti, interviene anche per regolamentare il lavoro accessorio. All’art 48 comma 1 definisce lavoro accessorio affermando che per prestazioni di lavoro accessorio s’intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro netti (9.333 euro lordi), nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro netti, rivalutati annualmente (oggi 2.020 euro netti).
L’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) è uno status fiscale introdotto dal Dl n.460/97 riguardante la disciplina tributaria degli enti non profit. Con l’acronimo ONLUS vengono, quindi, indicate tutte quelle organizzazioni alle quali è riconosciuto un trattamento fiscale uniforme collegato a determinati requisiti previsti nel decreto.
Requisito soggettivo è che possono diventare ONLUS le associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le società cooperative, altri enti privati con o senza personalità giuridica. Sono in ogni caso considerate ONLUS le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (Legge n.266/91), le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge n.49/87, le Cooperative sociali (Legge n.381/91). Mentre non possono mai assumere la qualifica di ONLUS gli enti pubblici (comprese le IPAB), le società commerciali, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Il Dl n.460/97 prevede che le ONLUS abbiano come fini esclusivamente quelli di solidarietà sociale.
È imprenditore che esercita professionalmente un’attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi (art.2082).
Ne consegue, che dato che le ONLUS non perseguono attività di produzione di beni o scambi di servizi, il limite economico del lavoro accessorio è di 7.000,00 euro.
Si veda per completezza la circolare n. 16 del 17 luglio 2015 di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro.
fonte: consulentidellavoro.it