job1La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 5 novembre 2015 pdf_icon, ha risposto ad un quesito della L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.
In particolare, l’istante chiede se ai sensi della disposizione citata nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.

Ministero Lavoro – Risposta ad interpello 05/11/2015 – n. 25

…Ciò premesso, si fa presente che per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010).
Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.
Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.”.

INTERPELLO N. 25/2015