È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15-12-2015 il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate, che, come ogni anno, aggiorna le Tabelle Aci, indicanti i costi chilometrici relative al periodo d’imposta 2016 per autovetture e motocicli.
Le tabelle – elaborate dall’ACI ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 314/1997 e pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno – sono necessarie per la determinazione dei fringe benefits, ossia delle retribuzioni in natura derivanti dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Come noto, il principio alla base della tassazione dei compensi in natura attribuiti ai lavoratori dipendenti è quello del cosidetto “valore normale”. In buona sostanza si rinvia al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Tale principio è, tuttavia, derogato proprio con riferimento ai mezzi di trasporto. In particolare, l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, stabilisce che nell’ipotesi di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti il benefit sia valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri, tendendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall’ACI.
Si ricorda infine che, per quanto riguarda le imprese concedenti, i costi connessi agli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili per una quota pari al 70%, in luogo del 20% ordinariamente previsto.