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L’INPGI, nella Circolare n. 2 del 1° febbraio 2016, fornisce, per l’anno 2016:

A decorrere dal 1°gennaio 2016, dell’aliquota IVS, si attesta nella misura complessiva del 33% della retribuzione imponibile, di cui 9,19% a carico del giornalista. Tale aliquota contributiva passa, quindi, da 8,69% a 9,19% (+0,5%) della retribuzione imponibile per la quota a carico dei giornalisti dipendenti e da 22,28% a 23,81% (derivante, quindi, dall’incremento del +1,00% già deliberato nel 2011 e dall’ulteriore aumento del +0,53%) della retribuzione imponibile per la quota a carico dei datori di lavoro.

Conferma dell’aliquota addizionale dell’1%, a sostegno della CIGS.

Le misure approvate dai Ministeri vigilanti prevedono, altresì, la conferma – per i periodi contributivi successivi al 1° gennaio 2017 – dell’aliquota addizionale dell’1% a carico dei datori di lavoro, già istituita con delibera dell’Istituto n. 82/2009 e successivamente integrata con delibera n. 41/2014, destinata al sostegno della CIGS, inizialmente prevista in via temporanea fino al 31/12/2016 (cfr. circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014).

Aggiornamento procedura DASM

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2016, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti – versione 5.2.8 – saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 6 febbraio 2016.

Tale aggiornamento terrà già conto delle aliquote contributive come sopra indicate. I datori di lavoro procederanno, quindi, all’invio della denuncia contributiva riferita al periodo di paga di gennaio 2016 sulla base delle nuove aliquote contributive, ancorché abbiano già determinato nei propri sistemi contabili, sulla base delle previgenti aliquote contributive, le contribuzioni dovute, il cui pagamento è in scadenza il prossimo 16 febbraio 2016.

La differenza tra l’importo dovuto e risultante dalla denuncia contributiva DASM del mese di gennaio 2016 (determinato con le nuove aliquote) e l’importo eventualmente già calcolato e/o versato in base alle previgenti aliquote, conseguente quindi all’applicazione dell’incremento dell’aliquota IVS (+0,50% a carico del dipendente e +0,53 a carico del datore di lavoro), potrà essere versata entro il 16/04/2016 – senza aggravio di sanzioni – mediante F24 accise, utilizzando il codice tributo C004 ed indicando quale mese di riferimento 01/2016.