E’ stato finalmente introdotto anche nel nostro Paese, a decorrere dallo scorso 24 settembre, un sistema solidale di cessione di riposi e ferie ai colleghi dipendenti della stessa azienda e che svolgono mansioni pari livello e categoria, con la finalità di consentire al lavoratore di assistere un figlio minore che, per le particolari condizioni di salute, necessita di cure costanti.
Si tratta di una novità normativa chiaramente ispirata alla legge francese del 2014, comunemente nota come “Loi Mathys”, dal nome del ragazzo dalla cui vicenda scaturì l’iniziativa legislativa: il giovane, gravemente ammalato, non poteva essere assistito giornalmente dal padre, avendo questi esaurito tutte le ferie e i permessi disponibili. I colleghi di lavoro misero perciò a sua disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi. L’iniziativa, formalizzata in un accordo aziendale, divenne poi una legge che sancì il principio in base al quale i dipendenti possono donare, in modo anonimo, parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o bisognosi di cure.
La cessione di ferie e riposi è consentita ma con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimanale e dei giorni minimi di riposo stabiliti dal Decreto. Ne deriva che la cessione potrà avere ad oggetto soltanto i giorni di ferie disponibili, ovvero quelli previsti dal CCNL o dalla contrattazione individuale in aggiunta al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.
In sostanza, un lavoratore che ha 26 giornate di ferie annue, potrà cedere solo le ferie eccedenti le 4 settimane di ferie obbligatoriamente da godere (generalmente 20 giorni di ferie per chi ha una settimana corta di 5 giorni lavorativi).
Sempre a norma del D. Lgs. n. 66 del 2003, costituisce “periodo di riposo” un qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Il Decreto del 2003, oltre a stabilire che “l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, definisce anche il riposo giornaliero, pari a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, ed i riposi settimanali, ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Info su procedure e modalità dai Consulenti del Lavoro.