L’INPS, con Circolare 07 febbraio 2017, n. 29, ha fornito chiarimenti sul Decreto 18 novembre 2015, riguardante l’erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue.
Già dalla legge n. 584/1967 si prevede infatti che il lavoratore dipendente , che cede il proprio sangue gratuitamente, abbia diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione. Il decreto legge 30.12.1979, n. 663, ha poi posto a carico dell’INPS l’onere dei rimborsi al datore di lavoro privato per tali emolumenti
In particolare, poi, il decreto 18.11.2015 si è occupato dei casi, non infrequenti, nei quali il lavoratore assentatosi dal lavoro non puo effettivamente completare la donazione per soppravvenuto accertamento di inidoneita o per mancato fabbisogno da parte della struttura sanitaria. E’ stato stabilito che il lavoratore dipendente ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi:
- sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga poi giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto solo alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario a tale accertamento e non per la intera giornata di lavoro.
Nella circolare INPS 29 2017 vengono chiarite le nuove istruzioni operative sia per i lavoratori che per i datori di lavoro al fine di ottenere dall’INPS il rimporso della retribuzione parziale erogata al lavoratore. Vengono illustrate in particolare la documentazione necessarie le modalità di calcolo e conguaglio con le nuove funzionalità del flusso UNIEMENS , disponibili dal 1.1.2017.
Si specifica inoltre che il lavoratore sarà tenuto ad inoltrare al datore di lavoro, unitamente alla domanda, il certificato del medico responsabile della struttura accreditata attestante:
– i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento ;
– la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.
Tale documentazzione dovrà essere conservata dal datore di lavoro per 10 anni.
Ai fini del calcolo della retribuzione da erogare il datore di lavoro dovrà tenere conto sia del tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia di quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.
Le nuove funzionalità del flusso Uniemens sono operative a partire dalle denunce con competenza gennaio 2017.
[download id=”8172″]