Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017 il testo integrale del Decreto Legge 50/2017. Ancora novità fiscali per imprese e professionisti, con la conseguenza di nuovi costi da sostenere.
Il 24 Aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2017 che nella stessa data è entrato in vigore.
Il decreto contiene una serie di misure che stabiliscono nuove regole in materia di compensazione dei cediti fiscali (Iva, redditi, Irap, Ritenute) e obbligano i titolari di Partita Iva ad utilizzare i servizi telematici per il pagamento mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24.il D.L. 50/2017, con l’obiettivo di contrastare le indebite compensazioni ha disposto i seguenti provvedimenti:
Riduzione da 15.000 a 5.000 Euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione di un credito fiscale con debiti fiscali di altra natura, (compensazione orizzontale) è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità. Non è soggetta ad alcun vincolo la compensazione di crediti con debiti della stessa natura come ad esempio compensazione del credito Iva con debito IVA (compensazione verticale).
Introduzione per i titolari di partita Iva, dell’obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento e la compensazione di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive. Per i titolari di Partita Iva, non sarà più possibile in nessun caso, effettuare pagamenti o compensazioni di imposte mediante l’utilizzo del servizio Home Banking offerto dalla propria banca.
Da quanto esposto ne consegue che:
TITOLARI DI PARTITA IVA: i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: Fisco on Line o tramite un intermediario abilitato, in presenza di compensazioni. Il contribuente che intende effettuare i pagamenti autonomamente dovrà accreditarsi per avere accesso a “Fisco on line” ed effettuare i pagamento tramite le applicazioni messe a disposizione dell’Agenzia: F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico)
NON TITOLARI DI PARTITA IVA: i soggetti non titolari di partita IVA sono soggetti ad obblighi diversi secondo la natura del pagamento da effettuare, in particolare:
F24 a saldo zero: si origina nel caso in cui l’importo a debito è compensato per intero con importi a credito. In tal caso il modello F24 può essere presentato, esclusivamente tramite Fisco On Line o tramite un intermediario abilitato.
F24 con saldo a debito (compensazione parziale): si origina nel caso in cui, nonostante l’utilizzo di crediti fiscali disponibili, le somme a debito sono comunque maggiori dei crediti utilizzati. In questo caso, oltre i canali telematici, possono ancora essere utilizzati servizi di internet banking offerti dalle proprie banche.
F24 a debito senza compensazioni: si origina nel caso in cui vengano corrisposte imposte in assenza di crediti. In questo caso, oltre i canali telematici ed i servizi di Home banking, il modello F24 può essere presentato agli sportelli bancari anche in modalità cartacea.
Il nuovo quadro normativo può essere così schematizzato:
Titolare di partita IVA | Non titolare di partita IVA | |
F24 con saldo a zero (compensazione totale) | Telematico (fisco on line – intermediario telematico) | Telematico (fisco on line – intermediario telematico) |
F24 con saldo a debito (compensazione parziale) | Telematico (fisco on line – intermediario telematico) | Home banking – fisco on line – intermediario abilitato |
F24 con saldo a debito (senza compensazioni) | Telematico home bancking (fisco on line – intermediario telematico) | Cartaceo – Home banking – fisco on lin |
Il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto di conformità, oppure nel caso in cui sia posto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni al 30%.
Sostituti d’imposta
Con specifico riferimento ai sostituti d’imposta, la novità introdotta dal D.L. 50/2017 potrà avere effetti già sul Mod. 770/2017, il cui termine di trasmissione è, ad oggi fissato, al 31 luglio 2017. Qualora l’eventuale credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2016 (evidenziato nel Quadro SX del Mod. 770/2017) risultasse di importo superiore a 5.000 Euro, il relativo utilizzo nel corso del 2017, in compensazione orizzontale (mediante l’utilizzo del mod. F24) sarebbe necessariamente subordinato all’apposizione del visto di conformità nel Frontespizio della dichiarazione ad opera di un intermediario abilitato.
Il DL dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In sede di conversione la disposizione commentata potrà essere oggetto di modifiche.