Riparte il lavoro occasionale per le famiglie. La legge 23 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto legge n. 50 del 2017, copre, infatti, il vuoto normativo creatosi dopo la soppressione dei voucher. Ora, quindi, per le prestazioni di lavoro occasionale vengono introdotte due modalità di occupazione dei lavoratori, che vedono applicare regole differenti a seconda delle caratteristiche dell’utilizzatore del buono lavoro e delle attività prestate. In pratica, le persone fisiche che utilizzano prestazioni limitatamente ad alcune attività, non incluse nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, possono utilizzare il “libretto di famiglia”; in tutti gli altri casi, invece, è previsto il contratto di prestazione occasionale.

Questa forma semplificata per la gestione del lavoro accessorio che si esplica attraverso il “libretto di famiglia” interessa in particolar modo chi svolge piccoli lavori domestici, di giardinaggio o manutenzione oppure chi svolge assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, oppure per attività di insegnamento privato supplementare. Nella circolare n.8/2017 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, si precisano non solo le attività per le quali è possibile richiedere prestazioni di lavoro occasionale con il libretto di famiglia, ma anche gli adempimenti che il prestatore e l’utilizzatore devono rispettare.

Entrambi, infatti, devono preliminarmente effettuare la registrazione sulla piattaforma telematica Inps, disponibile dal prossimo 10 luglio. La registrazione è indispensabile sia per permettere agli utilizzatori di richiedere il libretto di famiglia, sia per consentire all’Inps di identificare il prestatore quale soggetto destinatario delle prestazioni ai fini assicurativi e per il pagamento dei compensi. L’Istituto, infatti, utilizzerà i dati per l’accredito delle spettanze e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore del prestatore. L’utilizzatore, inoltre, dovrà sempre transitare dalla piattaforma telematica Inps per il pagamento del libretto di famiglia, per ulteriori richieste di libretti nominativi prepagati e per effettuare la comunicazione mensile. Questa, infatti, deve avvenire entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa con la finalità di fornire all’Inps le informazioni necessarie per procedere al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi.

Fonte: consulentidellavoro.it

[download id=”8463″]