Dal 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo di denuncia degli infortuni che comportano l’assenza di almeno un giorno oltre a quello dell’evento.
L’obbligo si considera assolto per gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza per gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a tre giorni, per mezzo della denuncia ai fini assicurativi ex art. 53 del DPR n. 1124/1965.
La comunicazione va effettuata in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, attraverso il modulo unificato “denuncia/comunicazione infortuni”.
La differenza sostanziale tra i due tipi di adempimento è che per gli infortuni brevi si tratta di una semplice comunicazione a fini statistici e informativi, mentre per gli infortuni superiori a 3 giorni è una denuncia necessaria a fini assicurativi.
Le sanzioni applicabili per il mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione sono le seguenti:
da 548 a 1978,80 euro per l’assenza di un giorno;
da 1096 a 4932 euro per le assenze superiori a tre giorni.