L’art. 24 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha modificato l’art. 33 – comma 3 della legge 104/92, circa il principio del referente unico per l’assistenza della persona con disabilità.
L’art. 24 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha modificato l’art. 33 – comma 3 della legge 104/92, introducendo il principio del referente unico per l’assistenza della persona con disabilità. Secondo questo principio il diritto alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104 del 1992, per assistere il familiare in condizione di disabilità grave, può essere riconosciuto ad un solo lavoratore, in possesso dei requisiti di legge, per assistere la stessa persona disabile.
Il parere del Consiglio di Stato n. 5078 del 2008 individua il referente unico nel soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi come punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”.
L’articolo 24 della Legge n. 183/2010 contiene elementi di flessibilità per i genitori laddove precisa che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente” consentendo così ai genitori di derogare al principio del referente unico.
Tale deroga è ribadita anche dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 24 del 17 giugno 2011.
Le circolari INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, INPDAP n. 1 del 14 febbraio 2011 Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 chiariscono l’indirizzo in merito alla Legge n. 183/2010.
Questa deroga alla norma generale viene motivata, nelle rispettive circolari degli istituti previdenziali, in considerazione del particolare ruolo che rivestono i genitori rispetto agli altri familiari aventi diritto.
Pertanto, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile.
Ciò consente ai genitori di richiedere, per esempio, la ripartizione anche nello stesso mese di 2 giorni al padre e 1 alla madre, fruibili anche continuativamente (ovvero uno di seguito all’altro).
Il limite resta quello dei tre giorni al mese. In definitiva nel caso dei due genitori, che usufruiscono dei permessi alternativamente, i giorni di permesso non possono diventare sei al mese, ma restano comunque solo tre.
Infine è utile ricordare che, i permessi mensili sono compatibili con la utilizzazione del congedo straordinario retribuito previsto dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 nell’arco del mese ma non negli stessi giorni.
Per completezza di informazione si rileva che, nonostante l’istituzione del referente unico, la norma non preclude espressamente al lavoratore di assistere più persone in situazione di grave handicap pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, questi potrebbe fruire dei permessi per prestare assistenza anche a più persone con disabilità.
Normativa di riferimento
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- Legge 4 novembre 2010 , n. 183 – “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24”;
- Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1 – “Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interpello 17 giugno 2011, n. 24: “Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave – art. 33, L. n. 104/1992 come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010”;
- Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (“Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”)”;
- Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32 – “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.
Alessandra Torregiani su www.superabile.it