Con l’ordinanza ex art. 380 bis c.p.c. in epigrafe la Cassazione affronta il caso del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che si è assentato dal lavoro per fruire delle ferie rifiutategli dal datore di lavoro.
Il caso di specie è sorto in seguito all’espresso rifiuto da parte della società della richiesta di poter usufruire di sette giorni di ferie da parte di un lavoratore. La società, avendo il lavoratore deciso di assentarsi ugualmente, lo ha licenziato per giusta causa, alla luce di quanto previsto dal CCNL applicato. Il lavoratore ha sporto querela nei confronti dell’amministratore unico asserendo la ritorsività del recesso.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando la decisione del giudice di primo grado, confermava il licenziamento ritenendo l’allontanamento non autorizzato dal lavoro rientrare tra le condotte integranti la giusta causa di recesso previste dal CCNL applicato e la querela sporta dal lavoratore non sufficiente a costituire prova del carattere ritorsivo del recesso.
La Corte di Cassazione, non potendo rilevare le circostanze «provate e non valutate, che sarebbero tali da rendere più lieve l’infrazione e quindi eccessiva la sanzione del licenziamento» invocate dal lavoratore, ha rigettato il ricorso e confermato – pur ritenendo astrattamente condivisibile la tesi per cui «non è sufficiente che una inadempienza sia contemplata dal CCNL come meritevole di recesso» – la decisione della Corte d’Appello.
Fonte: Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile: Ordinanza 30.09.2010, n. 20461