Come è noto, le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n. 57 del 14 aprile 2009, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento, hanno illustrato sia le novità normative introdotte dall’art. 1, comma 65, della legge n. 247/2007 sia i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Si rammenta che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui alla norma citata, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
– l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
– le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Si rammenta inoltre che, l’articolo 38 commi 6 e 7 della legge n. 111 del 15 luglio 2011(v. circ. 104 del 05/08/2011) ha apportato novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, disponendo la notifica dei suddetti elenchi, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo. Pertanto gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2011 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2012.
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2011
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n.102/04.
Nell’anno 2011, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
3. Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.
L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato 1).
La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la datadel 31 gennaio 2012, per dar modo alle sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 10 febbraio 2012.
Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
4. Adempimenti delle sedi
In INTRANET – Servizi per l’Agricoltura – SUBORDINATI – è stata riattivata la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.
Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, cliccando sul campo ‘Info’, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del decreto/delibera di Giunta Regionale di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 già inserito in procedura a cura delle Direzioni Regionali).
Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le sedi dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/06.
L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’ approvazione o reiezione della stessa cliccando sul pulsante ‘Salva e continua’.
Nel caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto” per completare l’esito dell’operazione.
Le istanze sono consultabili dall’opzione del Menù principale “Consultazione dichiarazione di calamità” da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.
Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente.
Le operazioni descritte devono essere completate entro il 10 febbraio 2012.
Il Direttore Generale | ||
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