logo_confprofessioni_0

L’orario di lavoro

“Il Ccnl degli studi professionali dedica il proprio titolo XV (artt. 73-76) alla disciplina dell’orario di lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato è infatti per sua natura un rapporto di durata, la cui regolamentazione non può prescindere dalla definizione della dimensione temporale. Inoltre, come evidenziato da una consolidata giurisprudenza, l’assoggettamento di un lavoratore ad un orario di lavoro, determinato o determinabile, costituisce uno dei principali indici della sussistenza del vincolo di subordinazione.
Le parti del rapporto individuale di lavoro non sono però completamente libere di concordare l’organizzazione dell’orario, ma devono attenersi alle norme di origine costituzionale, legislativa e collettiva che presidiano la materia a garanzia dell’integrità psico-fisica e della conciliazione vita-lavoro del dipendente. In particolare, l’art. 36, comma 2, Cost. pone una riserva di legge per la definizione della durata massima della giornata lavorativa, mentre l’art. 2107 c.c. afferma che “la durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali”. Il tema è ora disciplinato integralmente dal d.lgs. n. 66/2003, che ha dato attuazione alla direttiva 93/104/CE, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE.

Tuttavia, un ruolo importante nella definizione dei tempi di lavoro è riservato alla contrattazione collettiva, alla quale la maggior parte delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 66/2003 demanda la facoltà di modificare e/o integrare il precetto legale, con l’intento di incentivare l’utilizzo della flessibilità oraria ed organizzativa quale strumento per far fronte alle diverse esigenze produttive. Continua …

Scarica l’articolo in PDF