Assegno nucleo familiare non spettante su base reddituale, da restituire trattenendo 1/5 sulla pensione già dal mese di aprile. L’Inps sta inviando le lettere ai diretti interessati

Diritto all’assegno per nucleo familiare oggetto di verifiche da parte dell’Inps che procederà a inviare le lettere con cui informa il recupero dal mese di aprile 2013 delle somme indebitamente ricevute.

 Assegno nucleo familiare

Con il messaggio n. 3689 del 1 marzo scorso, l’Inps ricorda di aver proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari di assegno per nucleo familiare, iscritti alle gestioni ex Inpdap, delle situazioni reddituali influenti sulla misura della prestazione in esame, acquisendo dall’Amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.

 Recupero assegno familiare da aprile

Siccome, ricorda l’Inps nel suo messaggio, in base alla legge n. 153 del 1998, l’erogazione dell’assegno nucleo familiare avviene sulla base del reddito conseguito nell’anno solare antecedente al primo luglio di ciascun anno, se l’importo dell’assegno in questione, erogato nel periodo 1° luglio 2011/30 giugno 2012, risulta superiore a quello spettante sulla base delle dichiarazioni reddituali, con la rata di pensione di aprile 2013, viene recuperato l’importo eccedente rispetto a quanto dovuto. Al via così da aprile al recupero delle somme erogate e ricevute indebitamente dell’assegno nucleo familiare. L’Inps così annuncia il recapito a tutti i pensionati interessati di una lettera con la quale saranno comunicati l’importo del debito e le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.

 Trattenuta di 1/5 pensione in 60 rate

La trattenuta sarà nei limiti di 1/5 dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale, se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate. Se poi la rateizzazione massima non è sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, l’Inps dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute sulle pensioni.

Se ovviamente il pensionato a cui giunge la lettera dell’Inps che informa delle verifiche effettuate e del recupero delle somme indebitamente ricevute, avesse documentazione utile da produrre a sua discolpa, può presentarla alla Sede Inps competente entro 30 giorni dalla ricezione della missiva.

Sul punto l’Inps sottolinea nel suo messaggio che, se a seguito di segnalazione del pensionato di anomalie relative ai redditi diversi da pensione riferite però solo ed esclusivamente all’anno reddituale 2010, occorre immediatamente che le sedi Inps riceventi lo comunicano all’indirizzo di posta elettronica: helpfisco@inps.it, indicando anche il cognome, nome e il codice fiscale dell’interessato/a.

FONTE: www.investireoggi.it