L’Inps, con il messaggio n. 4638 del 18 novembre 2016, fornisce le indicazioni utili in merito alle domande di autorizzazione per la percezione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
L’autorizzazione (Mod. ANF 43) per l’erogazione degli ANF è rilasciata dall’INPS al cittadino richiedente esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo sia un lavoratore dipendente e la prestazione familiare debba essere corrisposta dal datore di lavoro che anticipa gli importi per conto dell’Istituto medesimo.
La corresponsione dell’ANF, in particolare, deve preventivamente essere autorizzata dall’Inps nel caso di particolari condizioni familiari che possono influire sull’insorgenza del diritto all’ANF, sulla variazione della tipologia del nucleo e sulla possibile duplicazione del pagamento.
Viceversa, in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps della prestazione familiare in argomento (es. ANF ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori Domestici, lavoratori Agricoli, lavoratori di ditte cessate e fallite, lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito), il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione; in tali casi, infatti, la verifica dei requisiti in capo al soggetto richiedente viene effettuata direttamente dalla Sede dell’Istituto territorialmente competente.
Alla domanda di Assegno per il Nucleo familiare con pagamento diretto dovrà, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici.