Per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio. La breve assenza del lavoratore dal luogo in cui deve trascorrere il periodo di malattia non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa, sia sullo stato di salute che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.
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