Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 49/2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione relativamente alle modalità di computo del periodo, pari a 36 mesi, di fruizione del beneficio contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi (articolo 8, comma 9 Legge n. 407/1990).
In particolare, il Ministero precisa che tale periodo deve essere calcolato “dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giorno antecedente la medesima data di tre anni dopo”.