Cambiano le modalità di trasmissione dell’autocertificazione Durc, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC della Direzione territoriale competente per territorio
A partire dal prossimo lunedì 15 aprile, l’autocertificazione Durc non dovrà più essere inviata all’indirizzo di posta elettronica del Ministero del Lavoro (come indicato in precedenza dalla Circolare ministeriale n. 10/2009), ma sarà possibile l’invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione territoriale del lavoro (Dtl) competente per territorio.
L’autocertificazione attesta, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi, la non commissione degli illeciti ostativi sulle violazioni previste dall’allegato A del DM 24 ottobre 2007 e va effettuata una sola volta antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (per i benefici contributivi e normativi usufruiti prima del 30 aprile 2009 l’autocertificazione andava presentata entro tale data). La stessa deve essere ripresentata in caso di modifica di quanto dichiarato.
Finora il file, firmato digitalmente, doveva essere inviato per e-mail o posta elettronica certificata, al Ministero del Lavoro, all’indirizzo di posta elettronica certificata AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it, indicando nell’oggetto della mail il nome della DPL competente destinataria dell’autocertificazione: dal 15 aprile 2013 il documento può essere spedito alle caselle di posta elettronica certificata della Dtl competente per territorio.
Gli indirizzi delle caselle di posta elettronica delle singole DTL sono pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) sotto la voce “uffici territoriali”.
L’autocertificazione, necessaria ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), potrà pur sempre essere trasmessa con le altre modalità indicate nella circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008: consegna personale presso la DTL competente, raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax.