I datori di lavoro ammessi al credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, devono inviare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, il modello con il quale comunicano il mantenimento, nell’anno 2010, dell’incremento occupazionale rispetto al complesso dei dipendenti in forza nel 2007, pena la decadenza dall’agevolazione.
La comunicazione va effettuata tramite il modello C/IAL da inoltrare entro le ore 24:00 del 31 marzo 2011.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi 2010 ed è utilizzabile in compensazione con F24
Adempimento finale da parte dei datori di lavoro ammessi a usufruire dell’agevolazione prevista per l’incremento dei livelli occupazionali nelle aree svantaggiate negli anni 2008, 2009 e 2010 (“bonus assunzioni”). Entro giovedì 31 marzo dovranno inviare, per via telematica, la prevista comunicazione C/IAL per l’ultima volta. Se non rispetta la scadenza, il datore di lavoro decade dall’agevolazione a partire dall’anno in cui il modello deve essere inviato.
Facciamo un po’ di storia
La Finanziaria del 2008 ha previsto un beneficio fiscale per gli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dei datori di lavoro che, nel corso del 2008, hanno incrementato, nelle aree svantaggiate del Paese, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto a quelli esistenti nel corso del 2007. L’agevolazione fiscale si è tradotta in un credito d’imposta di 333 euro mensili per ciascun lavoratore “neoassunto”, che passa a 416 euro se si tratta di una lavoratrice che rientra nella definizione comunitaria di “lavoratore svantaggiato”.
Il “bonus assunzioni” è stato riconosciuto ai datori di lavoro – siano essi liberi professionisti, lavoratori autonomi, società di persone, di capitali, cooperative ma anche persone fisiche residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise – che ne hanno fatto richiesta entro il 31 gennaio 2009 e ne abbiano ottenuto l’attribuzione, anche parziale, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
L’utilizzo del beneficio è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.
Per effettuare la comunicazione annuale il datore di lavoro si può avvalere del prodotto informatico, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “Comunicazione C/IAL”.
Il mancato inoltro della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta a partire dall’anno in cui la comunicazione deve essere inviata, mentre il decremento dei lavoratori impiegati, rispetto a quelli presenti nel 2007, comporta la decadenza dall’anno successivo a quello in cui si è verificato.
Come utilizzare il “bonus assunzioni”
Il credito d’imposta derivante dall’accoglimento delle istanze va riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta per il quale viene concesso e può essere utilizzato in compensazione di altri tributi indicando il codice 6807 – credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007 – nel modello F24.
Attenzione, però, il credito d’imposta non può essere richiesto a rimborso, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non influenza l’importo degli interessi passivi né quello delle spese generali deducibili dal reddito d’impresa.
Un ultimo avvertimento: il “bonus assunzioni” non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario all’occupazione e ne è vietato il cumulo con gli aiuti di Stato a finalità regionale sotto forma di aiuti all’occupazione legati all’investimento. L’eventuale cumulo illegittimo è sanzionato sia con il recupero dell’aiuto sia con l’irrogazione di sanzioni.