La Fondazione Studi risponde al quesito.
Quesito:Indennità Congedo Straordinario
Del: 14 febbraio 2012
Quesito
Alla luce dell’art.4 del D.Lgs n. 119 del 18 luglio 2011, si chiede se l’indennità a carico dell’I.n.p.s. da erogare al lavoratore o lavoratrice in congedo parentale straordinario deve essere calcolata sulla base dell’ultima retribuzione percepita, escludendo dalla stessa gli eventuali aumenti contrattuali successivi alla richiesta, nonché i ratei delle mensilità aggiuntive e del T.F.R.”
Risposta
I congedi retribuiti biennali sono definiti inizialmente dalla Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero “scomparsi”. Successivamente, la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.
Da ultimo, tuttavia, il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all’agevolazioni.
L’articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.
In particolare l’indennità è pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato (quali tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) con esclusione del TFR.
Fonte: consulentidellavoro.it