La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016 è tornata a esprimersi sulla legittimità del licenziamento disciplinare in caso di mancata presenza, nelle fasce orarie previste, del lavoratore presso il domicilio eletto per le visite di controllo durante la malattia.
Nella sentenza la Corte specifica chiaramente che l’obbligo di essere presenti al domicilio eletto nelle fasce orarie di reperibilità previste dal contratto collettivo “prescinde dall’esistenza in sè dello stato di malattia e costituisce un’obbligazione accessoria alla prestazione del rapporto di lavoro”, dunque un vero e proprio obbligo contrattuale per il dipendente.
La forza di questa obbligazione è sostenuta nella sentenza anche dalla “giustificabilità” di eventuali assenze alla visita del medico fiscale durante le fasce orarie di reperibilità: la Corte ha infatti stabilito che, a giustificare tali assenze, non basta produrre attestazione di presenza presso altri luoghi (studi medici, strutture sanitarie), ma il lavoratore deve dare prova che tali eventi (visiti mediche, esami) fossero necessari e indifferibili ad altro orario.
La Corte osservava che il lavoratore era stato rinvenuto ripetutamente assente alla visita domiciliare di controllo della malattia; che nessuna giustificazione, neppure ex post, aveva fornito per l’ultima assenza, che aveva portato al licenziamento, e che, per le precedenti quattro, non ne aveva fornito di adeguate; che si doveva tenere conto del particolare ruolo ricoperto dal ricorrente, caratterizzato, quale direttore di ufficio postale, dall’esercizio di compiti di coordinamento e controllo di altri dipendenti.
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