Nelle procedure di modesta entità, l’alleggerimento dei costi di giustizia spetta anche in relazione alle sentenze sui ricorsi contro i provvedimenti del giudice di pace

L’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non superiore a 1.033 euro, va riconosciuta sia ai riti dinanzi al giudice di pace sia alle decisioni assunte nei successivi gradi di giudizio.
È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 97/E del 10 novembre, con cui l’Agenzia delle Entrate, modificando le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 48/2011, si uniforma al recente orientamento espresso dalla Cassazione (sentenza n. 16310/2014).

In merito all’assoggettabilità o meno alle imposte di registro e di bollo, la legge istitutiva del giudice di pace (n. 374 del 1991) dispone, all’articolo 46, che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato….”.
A tal proposito, l’Agenzia, con la risoluzione 48/2011, aveva osservato che il regime fiscale agevolato riguardasse esclusivamente il grado di giudizio dinanzi al giudice di pace, il solo ad avere competenza in materia di conciliazione in sede non contenziosa.

Secondo la Corte di cassazione, invece, come affermato in diverse recenti pronunce, l’esenzione in discussione, riferendosi genericamente alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede 1.033 euro, va riferita alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio. Secondo i giudici di legittimità, la ratio della norma è alleggerire gli utenti dalle spese di giustizia, nelle cause di valore più modesto.
Di conseguenza, la disposizione agevolativa non riguarda solo gli atti e i provvedimenti riguardanti i riti dinanzi al giudice di pace ma interessa anche i successivi gradi di giudizio.

Tale posizione, condivisa pure dall’Avvocatura generale dello Stato, è ora fatta propria anche dall’Agenzia delle Entrate che, dichiarando superate le indicazioni fornite in precedenza con la risoluzione 48/2011, invita le proprie strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti in materia, alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione.

Patrizia De Juliis su fiscooggi.it