In data 8 maggio 2015 è stato siglato, da Agci Servizi, Federlavoro-Confcooperative e Legacoopservizi ed i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporto, un accordo nazionale per i lavoratori delle aziende che svolgono attività di facchinaggio, trasporto, logistica e movimentazione merci in cooperative.
E’ previsto, per i lavoratori in servizio al 1° maggio 2015, un’una tantum di 400 euro:

  • 200 euro con la busta paga di luglio 2015;
  • 200 euro entro il 31 dicembre 2015.

L’intesa porta una normalizzazione dei trattamenti economici dopo la sentenza n. 51/2015 della Corte Costituzionale, che conferma la legittimità delle norme che consentono di firmare contratti collettivi di lavoro solamente alle realtà imprenditoriali e sindacali che sono “realmente rappresentative”.

L’accordo potrà essere utilizzato unicamente dalle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell’esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato e da quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo stesso.

Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedano l’istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa ed una variabile.

Il Premio di Risultato sarà definito con le seguenti modalità:

  1. La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio.
  2. La parte variabile, ovvero il 75% del montante complessivo, verrà definita sai seguenti indici:
  • risultato del conto economico della cooperativa riferito alla attività oggetto di applicazione del presente CCNL (qualora la cooperativa assolva a una pluralità di attività): 70%
  • qualità della prestazione e della produttività: 30%

Una ulteriore parte oraria, pari a 48 ore, potrà essere destinata ad una specifica banca ore. Trimestralmente le imprese retribuiranno la maggiorazione oraria, pari al 10%, sulle ore accantonate e potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro. Alla fine dell’anno solare la cooperativa restituirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato come sopra definito. Le modalità di erogazione saranno definite a livello aziendale/territoriale tramite accordi sindacali unitari e successivamente depositati presso le competenti DTL.
Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente in settori economici non rientranti nella filiera del presente CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e l’orario contrattuale di 39 ore settimanali (divisore mensile 168) dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l’orario multi-periodale così come definito dall’art. 59, punto 1, del CCNL da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.

Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/

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