Siglata, il 25/7/2011, tra CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, l’ipotesi di rinnovo del CCNL degli artigiani dell’area Chimica -Ceramica. L’accordo, che scadrà il 31/12/2012, stabilisce l’accorpamento in un unico CCNL del settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro e di quello Ceramica, Terracotta, Gres e decorazione di piastrelle.

L’intesa prevede:

Per il settore chimico, gomma plastica e vetro, un incremento retributivo medio mensile pari a 89,50 euro ripartito in ripartito in 3 tranches:
– 30,00 euro dall’1/9/2011;
– 30,00 euro dall’1/5/2012;
– 29,50 euro dall’1/11/2012.

Per il settore della ceramica, gres, terracotta e decorazione piastrelle l’ incremento medio è pari a 84,50 ed è suddiviso nelle seguenti tranches:
– 20,00 euro dall’1/9/2011;
– 30,00 euro dall’1/9/2012;
– 34,50 euro dall’1/12/2012.

Settore Chimica, Gomma, Plastica, Vetro

LIV. INCREMENTO DALL’1/9/2011 INCREMENTO DALL’1/5/2012 INCREMENTO DALL’1/11/2012
7 39,88 39,88 39,22
6 37,26 37,26 36,64
5s 35,20 35,20 34,62
5 33,52 33,53 32,97
4 31,77 31,77 31,24
3 30,00 30,00 29,50
2 28,68 28,68 28,20
1 26,79 26,79 26,35
LIV. MINIMI AL 31/8/2011 MINIMI ALL’1/9/2011 MINIMI ALL’1/5/2011 MINIMI ALL’1/11/2012
7 1.674,70 1.714,58 1.754,46 1.793,68
6 1.564,66 1.601,92 1.639,18 1.675,82
5s 1.478,25 1.513,45 1.548,65 1.583,27
5 1.407,90 1.441,42 1.474,95 1.507,92
4 1.334,07 1.365,84 1.397,61 1.428,85
3 1.259,77 1.289,77 1.319,77 1.349,27
2 1.204,29 1.232,97 1.261,65 1.289,85
1 1.125,05 1.151,84 1.178,63 1.204,98

Settore Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazione di piastrelle

LIV. INCREMENTO DALL’1/9/2011 INCREMENTO DALL’1/9/2012 INCREMENTO DALL’1/12/2012
A 25,00 37,50 43,13
B 22,82 34,23 39,37
C 21,62 32,44 37,30
D 20,74 31,12 35,78
E 20,00 30,00 34,50
F 19,36 29,04 33,40
G 18,25 27,38 31,49
LIV. MINIMI AL 31/8/2011 MINIMI ALL’1/9/2011 MINIMO ALL’1/9/2012 MINIMO ALL’1/12/2012
A 1.490,01 1.515,01 1.552,51 1.595,64
B 1.360,09 1.382,91 1.417,14 1.456,51
C 1.288,74 1.310,36 1.342,80 1.380,10
D 1.236,34 1.257,08 1.288,20 1.323,98
E 1.191,99 1.211,99 1.241,99 1.276,49
F 1.153,95 1.173,31 1.202,35 1.235,75
G 1.087,82 1.106,07 1.133,45 1.164,94

UNA TANTUM
Per i lavoratori dell’Area Chimica, in forza al 25/7/2011, verrà corrisposto un importo forfetario pari ad euro 150, ripartito in due tranches. La prima di euro 75 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2011 e la seconda di euro 75 con la retribuzione relativa al mese di settembre 2012.
Ai lavoratori del settore Ceramica, in forza al 25/7/2011, verrà invece corrisposta una tantum pari a 100 euro, ripartita anch’essa in due tranches dello stesso importo (50 euro), con la retribuzione di novembre 2011 ed ottobre 2012.
Per i lavoratori di entrambi i settori, la seconda tranche di una tantum è comprensiva dei 12 euro (6 euro a carico dei lavoratori e 6 euro a carico dei datori di lavoro), che saranno versati sul conto corrente che le parti attiveranno, per finanziare lo sviluppo del sistema delle relazioni sindacali e la contrattazione collettiva.
Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui al periodo che precede, dovrà essere integralmente corrisposta direttamente ai lavoratori.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

OSSERVATORIO DI SETTORE
Le parti concordano nella volontà di implementare i compiti e le attività degli Osservatori nazionali e regionali di settore, prevedono pertanto di costituire un Osservatorio Nazionale composto da 12 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni artigiane, che costituiscono il comitato di indirizzo strategico. Il comitato ha il compito di orientare l’attività dell’Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte. L’Osservatorio ha tra i suoi principali compiti quello di promuovere e monitorare la contrattazione regionale di secondo livello e le attività delle rappresentanze territoriali per la sicurezza.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Siccome la formazione continua e quella professionale costituiscono gli strumenti per la crescita professionale dei lavoratori e delle imprese, viene previsto l’ampliamento del Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pertanto, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 28 annue.
Il lavoratore potrà richiedere l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro una volta ogni 3 anni.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione – fatti salvi i rapporti attivati per sostituzione – non potrà superare complessivamente il 15% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva, con arrotondamento all’unità superiore. Nelle unità produttive che occupano da 0 a 13 dipendenti il suddetto limite numerico può essere incrementato di 1 unità.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 25/7/2011, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti convengono di costituire un Fondo Sanitario Nazionale Integrativo per l’Artigianato, prevedendo un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. Dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operativo, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché i lavoratori con un contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi.