L’INPS, con la Circolare n. 80 dell’8 giugno 2011, comunica che, a seguito di richiesta della Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche), gli arretrati retributivi previsti dall’accordo 10 febbraio 2011 per il rinnovo del CCNL del settore gas-acqua, sono validi ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex lege n. 104/92 e alle altre prestazioni a carico dell’Istituto.
Nel particolare, l’Ente previdenziale chiarisce che l’importo una tantum erogato ai dipendenti delle aziende applicanti detto CCNL, a titolo di arretrato retributivo per il periodo dal 1° gennaio – 28 febbraio 2011, devono essere considerati utili al fine del calcolo delle prestazioni economiche per le assenze sopra citate. I datori di lavoro interessati, di conseguenza, dovranno procedere a ricalcolare le prestazioni economiche anticipate per conto dell’INPS, in base alle indicazioni fornite:
nella Circolare n. 127/1991: per le prestazioni di malattia e maternità;
nella Circolare n. 58/1991: per le prestazioni di integrazione salariale ordinarie e straordinarie;
nella Circolare n. 247/1992: per le prestazioni di integrazione salariale di solidarietà nonché per gli assegni per congedo matrimoniale.