Con la firma dell’ipotesi di rinnovo del ccnl per il settore gas-acqua (scaduto da circa 14 mesi) riferito al triennio 2010-2012, si e’ chiusa positivamente una difficile vertenza. Sul versante economico c’è stato un soddisfacente aumento salariale, pari in media a 120 euro mensili e uguale per i due filoni gas e acqua. Per l’una tantum, invece, ci sara’ una differenza fra i due comparti di circa 300 euro, a causa della minore redditivita’ dell’acqua. Importanti novita’ sono state introdotte anche sul fronte del servizio di reperibilita’, per favorire un’omogeneizzazione progressiva delle indennita’ previste’.
Validità: 2010 – 2012.


I principali punti dell’intesa risultano essere i seguenti:

SALARIO

-Aumento salariale a regime pari a 120 € al 5° livello (parametro 161) suddiviso in due trance:
-€ 70 dal 01.03.2011
-€ 50 dal 01.01.2012
A copertura del periodo pregresso una indennità di vacanza contrattuale riparametrata, pari € 658 per il settore del gas e € 300 per il settore idrico, da erogarsi nel mese di marzo 2011.
Tale erogazione comporterà un montante complessivo nel triennio pari a € 3178 per il settore del gas ed € 2820 per il settore idrico. L’incremento economico sopra descritto risponde pienamente alla riforma del 15 aprile 2009 segnatamente per quanto attiene l’utilizzo dell’indici IPCA (6%x20€ di valore punto).

CLASSIFICAZIONI

Relativamente al tema delle classificazioni è stato recepito il lavoro della Commissione Paritetica Nazionale con l’inserimento nel CCNL di 20 nuovi ed ulteriori profili professionali, nonché l’aggiornamento di 5 declaratorie/profili professionali.
Per quel che concerne il profilo del Capo Squadra è stato modificato quanto previsto in calce all’art. 18; l’importo già previsto di € 41, integrativo del minimo tabellare al 3° livello, sarà valido a tutti gli effetti contrattuali, e non sarà più riassorbibile in caso di passaggio al livello superiore.

REPERIBILITA’

In tema di reperibilità sono stati definiti i seguenti compensi con decorrenza 1° marzo 2011:
_ Aziende associate ad Assogas e Federestrattiva 2 € di incremento sui turni di 16 e 24 ore
_ Aziende associate ad Anigas 1 € di incremento su tutte le turnazioni
Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo sarà avviato il negoziato al fine di armonizzare i trattamenti esistenti per giungere ad un accordo entro la fine di ottobre 2011.
A tale riguardo Anigas e Federutility si rendono disponibili sin da ora a riconoscere una quota aggiuntiva di €0,50.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

E’ stata inoltre introdotta nel Settore l’Assistenza Sanitaria Integrativa (FASIE).
A partire dal 1° gennaio 2012, la contribuzione aziendale per ogni iscritto sarà pari a € 5 (per 14 mensilità).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per quel che concerne la Previdenza Complementare è stato definito un incremento del contributo aziendale pari a € 8 riparametrati, corrispondente allo 0,35% per il 5° livello.
Relativamente al capitolo Salute e Sicurezza sono state incrementate le ore di formazione in aggiunta quelle obbligatorie previste dalla Legge.
E’ stato inoltre richiamato, nell’accordo di rinnovo, il tema della clausola sociale, in coerenza con quanto definito in sede ministeriale lo scorso mese di luglio, ed in attesa del Decreto.

FONDO GAS

Alla luce delle disposizioni legislative vigenti, introdotte nella finanziaria di giugno 2010, le quali determineranno, nonostante la temporanea sopravvenienza, un inevitabile squilibrio patrimoniale del Fondo stesso, le Parti hanno sottoscritto un accordo per il superamento del Fondo Gas e la contestuale adesione ai rispettivi Fondi di appartenenza.
Ai lavoratori iscritti al Fondo Gas sarà riconosciuto un indennizzo rivalutato come da testo allegato.
Per i lavoratori attualmente in mobilità e per i lavoratori che hanno risolto il loro rapporto di lavoro ed in attesa di raggiungere i requisiti pensionistici, verrà mantenuto loro il calcolo dell’integrazione del Fondo. Qualora nel Decreto di chiusura del Fondo non dovesse essere prevista la salvaguardia delle categorie sopracitate, ai lavoratori verrà corrisposto l’indennizzo rivalutato del 45%.

Questi i nuovi minimi contrattuali:

Livello

Minimo all’ 1.3.2011

Minimo all’ 1.1.2012

Q

2.021,11

2.100,00

8

1.782,41

1.851,98

7

1.615,16

1.678,20

6

1.447,90

1.504,42

5

1.281,19

1.331,19

4

1.177,81

1.223,77

3

1.074,43

1.116,35

2

930,98

967,31

1

795,68

826,73