7 mag 2013 Siglata, il 3/5/2013, tra l’ANEPLA e la FENEAL UIL, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti  da Aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

L’intesa, di durata triennale, decorre dall’1/4/2013 e avrà vigore fino al 31/3/2016.

Parte economica
Previsto un aumento di 130 euro al parametro 136 livello “C” così distribuito:

– 50,00 euro dall’1/4/2013
– 40,00 euro dall’1/4/2014
– 40,00 euro dall’1/4/2015

Questi sono gli aumenti retributivi:

 
 Livello    Par.  Aum.

1/4/2013  

 Aum.

1/1/2014   

Aum.

1/4/2015  

Totale
 AS    200   73,53    58,82      58,82         191,17
 AS   184   67,65     54,12   54,12   175,89
 B      150   55,15  44,12  44,12  175,89
 CS    144   52,94    42,35  42,35   137,64
 CS      136    50,00    40,00  40,00    130,00
 D     128    47,06     37,65  37,65   122,36
   118   43,38    34,71   34,71   112,8
 F     100    36,76       29,41  29,41   95,58

Seguono i nuovi minimi:

 
Livello  Par.   Minimi

all’1/9/2012 

  Minimi

all’1/4/2013

 Minimi

all’1/1/2014 

Minimi

all’1/4/2015

AS   200  1.543,32  1.616,85  1.675,67    1.734,50
AS 184 1.419,77  1.487,42  1.541,53  1.595,65
B   150 1.157,44  1.212,59  1.256,70  1.300,82
CS   144 1.111,38  1.164,32  1.206,67  1.249,03
CS     136 1.049,64  1.099,64  1.139,64  1.179,64
D   128 990,69  1.037,75  1.075,40  1.113,04
E 118 913,27  956,65  991,36  1.026,06
F   100 772,94  809,70  839,12  868,53

 

Apprendistato professionalizzante

Il numero di apprendisti che possono essere assunti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranza specializzate e  qualificate in servizio presso l’azienda; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
Per i datori che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti deve essere pari al 60%, mentre nelle aziende che  occupano fino a 9 dipendenti deve essere del 30%.
A partire dal 18/7/2015, solo ed esclusivamente per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, di almeno il 51% degli apprendisti.

Durata
– 18 mesi per il conseguimento del livello D;
– 36 mesi per le qualifiche inquadrate nei livelli superiori.

Trattamento economico
Il livello di inquadramento di ingresso sarà:

– inferiore di un livello rispetto a quello spettante nel caso di inquadramento finale al livello D;
– inferiore di due livelli rispetto a quello spettante nel caso di inquadramento finale da C ad AS

Il trattamento economico di riferimento per il livello D sarà quello previsto dal CCNL vigente per il livello di ingresso per l’intero periodo di apprendistato. Per il livelli da C a AS invece, nella prima metà del periodo di apprendistato quello previsto dal CCNL, mentre nella seconda metà, quello previsto per il livello inferiore rispetto a quello di destinazione a esclusione degli ultimi 6 mesi in cui laretribuzione sarà pari a quella della categoria di uscita.

Malattia
Le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio dovranno superare i 45giorni (complessivi) e non più 30, per determinare l’allungamento del periodo formativo.

Formazione professionale
La formazione professionalizzante non deve essere inferiore a 80 ore annue comprensiva della formazione teorica. Per quanto concerne la
formazione sulla sicurezza sul lavoro il monte ore dedicato arriverà fino a 40 ore così ripartite:

– 24 ore nella fase iniziale del rapporto di lavoro;
– 8 ore dedicate nel secondo anno;
– 8 ore dedicate nel terzo anno.

Contratto a tempo parziale
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, il lavoratore può farsi assistere dalla
RSU/RSA e/o in mancanza dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo di rinnovo.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro deve essere garantito ai lavoratori:
– affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa;
– con coniuge, figlio o genitori colpiti da patologie oncologiche;
– con un convivente totalmente o con permanente inabilità lavorativa di cui alla legge n. 104/1992;

– con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap di cui alla legge n. 104/1992.

Contratto a tempo determinato
È possibile istaurare rapporti di lavoro a tempo determinato:
– causali: a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
– acasuali: nell’ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione
Il limite massimo di assunzione con contratto a tempo determinato, sia casuale che acasuale, è del 25% sul totale degli occupati a tempo indeterminato comprensiva della percentuale prevista per legge per le assunzioni “acausali” (6%), la cui durata massima ricordiamo essere di 12 mesi e senza alcuna proroga.
Ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato.
La stipula di un ulteriore contratto, alla scadenza dei 36 mesi, presso la Direzione territoriale del Lavoro, non potrà avere una durata massima superiore a 4 mesi, anziché 8 come previsto dalla legge.

Quanto alla riduzione degli intervalli di tempo nella successione di contratti a termine è invece, previsto un minimo di 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, e fino a 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi nei seguenti casi:

– sostituzione di lavoratori assenti;
– lavoratori posti in cassa integrazione;
– lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori ASPI.

Contratto di sommistrazione
I limiti percentuali di assunzioni in somministrazione a tempo determinato sono stati uniformati a quelli con contratto a tempo determinato.
Quanto alla contrattazione territoriale o aziendale potrà individuare processi organizzativi utili ad allungare la durata massima del contratto di somministrazione “acausale” fino a 36 mesi.
È fatto, però, divieto di attivare contratti di somministrazione per le mansioni previste dal livello F.

Congedi
Nel caso di monogenitorialità il lavoratore potrà rifiutarsi di compiere trasferte di durata continuativa superiore a 1 mese entro il primo
anno di vita del bambino, di 2 mesi entro il secondo anno e di 3 mesi entro il terzo anno, con un intervallo di almeno 10 giorni tra una
trasferta e l’altra, fermo restando le tutele previste dalla legge.

Assistenza sanitaria integrativa
Entro il 30/9/2013 sarà individuato il Fondo che fornirà le prestazioni sanitarie integrative.
A decorrere dall’1/10/2013 le imprese verseranno un contributo obbligatorio di 5 euro mensili per ogni dipendente in forza, che diventerà di 8 euro a partire dall’1/1/2015.

Previdenza complementare

L’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata in:
– 1,40% dall’1/4/2013;
– 1,50% dall’1/4/2014
– 1,60% dall’1/4/2015