L’adempimento è slittato naturalmente, dall’ordinario 28 febbraio (che quest’anno cade di sabato), a oggi lunedì 2 marzo, non soltanto per il modello Cu, ma anche per la Cupe 2015
Dallo scorso 15 gennaio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è pubblicato in versione definitiva il modello di Certificazione unica 2015 (in Rete, sotto forma di bozza, già dallo scorso novembre). Dalla stessa data sono disponibili anche le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica.
Quest’anno, dunque, in sostituzione dello “storico” modello Cud, rivolto esclusivamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, debutta la Certificazione unica, diretta a una più ampia platea di contribuenti, coinvolgendo anche più sostituti d’imposta.
Questi ultimi, entro il 28 febbraio successivo all’anno di riferimento (nel 2015, entro il 2 marzo), devono consegnare, in duplice copia, il modello Cu al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni o di redditi diversi ).
I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nel 2014, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali.
Le principali novità riguardano le categorie reddituali interessate (non più solo i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, ma anche quelli di lavoro autonomo, diversi e le provvigioni) e il maggior numero di dati comunicati dai sostituti d’imposta, propedeutici alla precompilazione della dichiarazione dei redditi 730.
Infatti, le stesse certificazioni dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il successivo 7 marzo (termine che quest’anno, cadendo di sabato, slitta a lunedì 9). A tal proposito, si ricorda che, soltanto per il 2015, per semplificare la prima applicazione della novità normativa, non è obbligatorio compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi Inail né inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, mentre quelle con soli redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) potranno essere trasmesse anche dopo il 9 marzo, senza applicazione di sanzioni (vedi comunicato stampa del 12 febbraio scorso).
Il termine di scadenza del 2 marzo interessa anche la consegna della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2014 (Cupe 2015) ai soggetti residenti in Italia che ricevono utili da partecipazione a soggetti Ires e/o proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza.
L’adempimento riguarda società ed enti emittenti, casse incaricate del pagamento di utili o altri proventi equiparati, società fiduciarie, imprese di investimento, agenti di cambio e qualsiasi altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da titoli e azioni.
Da ricordare che la certificazione non va rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Rosa Colucci su fiscooggi.it