Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall’art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, che dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 era pari al 3% in ragione d’anno, dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 pari all’1% in ragione d’anno, dal 1° gennaio 2011 all’1,5% in ragione d’anno. Il ravvedimento operoso è valido solamente se la contestazione fiscale non è già avvenuta e se non vi è un accertamento in corso. Esso è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per diminuire di molto i costi di un eventuale accertamento fiscale.E’possibile che recandovi all’agenzia delle entrate vi propongano una diminuzione dei costi della sanzione in caso di tempestivo pagamento.

L’entità della sanzione varia in base alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione. Dati aggiornati con il D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009:

Ravvedimento breve

I versamenti effettuati con ritardo non superiore a trenta giorni sono assoggettati a una sanzione corrispondente a: 1/12 del 30% (corrispondente al 2.5%) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente.

Ravvedimento lungo

I versamenti effettuati con ritardo superiore a trenta giorni, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno), sono assoggettati a una sanzione corrispondente a: 1/10 del 30% (corrispondente al 3%) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente.

Ambito di applicazione del Ravvedimento Operoso

Contrariamente a quanto disciplinato dalla L. 408/1990, che prevedeva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento solo nell’ambito delle imposte dirette e dell’IVA, in base al D. Lgs. n. 472/1997 il ravvedimento operoso è applicabile a tutti i tributi. In base all’art. 13, 1° comma, D. Lgs. n. 472/1997, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

  • La violazione è già stata constatata dall’Amministrazione finanziaria;
  • Sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
  • Sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Relativamente al primo punto è stato precisato, nella C.M. 10/17/1998, n. 180/E, che deve ritenersi consentito il ravvedimento quando, quantunque la violazione sia stata constatata dall’ufficio accertatore, la constatazione non è stata portata a conoscenza del trasgressore mediante formale notifica. Con riferimento al D.L. n. 185/2008 cambia anche il metodo di calcolo relativo alla sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione IVA. Viene infatti ridotta a 1/12 (un dodicesimo) del minimo (30%) se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. Nella pratica, e assumendo come ipotesi quella di violazione relativa all’omesso versamento di imposta, l’effettuazione dello stesso dopo la scadenza costerà in termini di sanzioni, laddove la sanatoria intervenga nei 30 giorni successivi alla predetta scadenza, un importo pari al 2.5% dell’imposta stessa in luogo del previgente 3,75%.

Peraltro, in caso di sanatoria entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione sarà del 3%. Ulteriore esempio può essere quello del ravvedimento operoso effettuato per integrare una dichiarazione originariamente infedele. In questo caso l’imposta sarà gravata di un ulteriore 10% a titolo di sanzione in luogo del 20% previgente

Dal 01/02/2011 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state aumentate dalla Finanziaria 2011 ossia dalla Legge di stabilità 2011

La sanzione del  2,5% passa al 3% entro 30 giorni

La sanzione del  3% passa al 3,75% dal 31° giorno a un anno

Al tributo vanno comunque calcolati e aggiunti gli interessi legali

I codici per il ravvedimento

8901

IRPEF


4001-4033-4034

8902

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF


3801

8903

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF


3817

8904

IVA



8905

IRPEG


2100-2112-2113

8906

RITENUTE D’ACCONTO

1040

8907

IRAP


3800-3812-3813

8906

CEDOLARE 10,25% UTILI SOCIETA’

1035