Con il Messaggio n. 4552 pubblicato il 12 maggio 2014, l’INPS fornisce chiarimenti alle proprie strutture circa la procedura “Gestione Contributiva” di importi relativi ai conguagli di cassa integrazione, solidarietà e CIGS in deroga.
L’Istituto ricorda che si considerano ore conguagliabili, per ogni singola autorizzazione e per ogni tipologia di CIG, le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. Con riferimento alle autorizzazioni conguagliate con le denunce mensili, l’INPS afferma che l’importo massimo conguagliabile viene calcolato dai sistemi interni all’Istituto prendendo a riferimento il valore del tetto massimo orario di CIG (annualmente determinato) moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili. Nel caso in cui l’importo dichiarato sia superiore al tetto massimo conguagliabile la procedura genera una nota di rettifica con importo a zero nella colonna “dichiarato” mentre l’eccedenza viene riportata nella colonna “calcolato”.
Infine, in caso di autorizzazione inesistente o scaduta, la procedura dell’Istituto considera come uguali a “zero” le ore conguagliabili.