Con la circolare n. 100 del 02/09/2014 l’Inps recepisce quanto previsto dalla legge n. 92 del 28/06/2012 in relazione all’ambito di applicazione, finanziamento e adempimenti procedurali del Fondo di solidarietà residuale. Tale Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale, nel quale rientrano le imprese con più di 15 dipendenti, per le quali non è applicabile la normativa delle integrazioni salariali ordinaria e straordinaria. Il Fondo di solidarietà residuale riconosce ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, un assegno ordinario, come per le stesse causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, salvo in caso di cessazione, anche parziale di attività. Nell’erogazione della prestazione il Fondo residuale versa alla gestione d’iscrizione del lavoratore, la contribuzione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa la pensione anticipata e la determinazione della misura. Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate da un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 del lavoratore e uno addizionale a carico del datore di lavoro, in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per imprese fino a 50 dipendenti e del 4,50% oltre i 50. Le imprese con media degli occupati superiore a 15 dipendenti che rientrano nell’applicazione del Fondo residuale, devono versare la contribuzione al Fondo dal 1° gennaio 2014. L’Istituto con la circolare in oggetto fornisce istruzioni operative per il versamento della contribuzione tramite denuncia UNIEMENS, precisando che il contributo ordinario dovuto

  • per la mensilità di agosto dovrà essere versato entro il 16 settembre 2014;
    per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014 maggiorato dell’1% di interessi legali.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo integrale della circolare.
chiarimenti circolare n. 100 del 2 settembre 2014. Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale.

Con riferimento alla circolare n. 100 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto le disposizioni del decreto ministeriale n. 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale di cui all’articolo 3, comma 19, della Legge n. 92/2012, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità rimangono valide le istruzioni fornite al punto 6.2 della circolare n. 100/2014.

Al presente messaggio è allegata una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo di riferimento.
Si fa riserva di fornire successive istruzioni in merito alle aziende operanti nel settore 6 “credito, assicurazione e tributi”, successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali di adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti in tale settore ai sensi della legge n. 662/1996.

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