L’INPS, in seguito all’intervento del Ministero del lavoro (interpello n. 16/2011), con la Circolare n. 92 dell’8 luglio 2011, fornisce indicazioni per la gestione contributiva relativa al mancato godimento o pagamento, alle scadenze indicate nella contrattazione nazionale, aziendale o individuale, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.
L’Istituto precisa che l’assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL ed ex festività non godute, ai sensi della Delibera del CdA INPS n. 5/1993, può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
In particolare, ai fini del versamento dei contributi, l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute dovrà essere sommato, nell’elemento <Imponibile> del flusso UNIEMENS, alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza indicata nella contrattazione nazionale, aziendale o individuale. L’eventuale recupero della contribuzione avverrà in occasione della fruizione dei permessi utilizzando la variabile retributiva con causale FERIE