Con la riforma, penalizzato anche il lavoro dei giovani
Lavoro intermittente: dimenticare la comunicazione preventiva della chiamata del lavoratore può costare dai 1.000 ai 6.000 euro.
Con la riforma, penalizzato anche il lavoro dei giovani
Lavoro intermittente: dimenticare la comunicazione preventiva della chiamata del lavoratore può costare dai 1.000 ai 6.000 euro. I Consulenti del lavoroevidenziano la sproporzione di questa nuova sanzione inserita nel ddl di riforma del mercato del lavoro che ha iniziato il suo iter parlamentare da alcuni giorni.
L’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva alla DPL (fax o pec) prima di ciascuna prestazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a chiamata (o intermittente), peraltro già costituito con regolare Unilav, secondo i Consulenti del lavoro, comporterà un aggravio di costi per i datori (comprese le difficoltà delle operazioni per i datori già impegnati con le attività aziendali e quelle nei giorni festivi se delegate agli studi), ed un rischio sanzione talmente alto da scoraggiare l’avvio del contratto con evidenti ricadute per l’occupazione.
La sanzione per la mancata comunicazione preventiva, infatti, va da 1.000 a 6.000 euro, senza possibilità di applicazione della procedura di diffida. Si tratta di una norma incoerente per due motivazioni: poiché contraddice la centralità delle comunicazioni che riguardano il rapporto di lavoro (Unilav) e perché introduce una misura sanzionatoria del tutto sproporzionata anche rispetto alla più complessa e delicata comunicazione di assunzione anticipata dell’avvio del contratto subordinato, che è posta alla base del contrasto del lavoro irregolare.
A nulla servirà la paventata previsione dell’introduzione della comunicazione preventiva semplificata tramite sms, anche per l’evidente assenza di una reale prova dell’invio, dell’arrivo e la difficoltà di conservazione dell’sms stesso.
Sono numerose e dannose per l’occupazione anche le altre modifiche che si vorrebbero introdurre.
Riducendo il campo d’applicazione del lavoro intermittente e riconducendolo alle sole previsioni contrattuali (peraltro finora limitate a pochissimi contratti collettivi), eliminando le previsioni della tabella del 1923 (che concedevano ampi spazi d’intervento) ed abrogando anche la possibilità di instaurare contratti con under 25 e over 45, nonché fine settimana, ferie e vacanze, di fatto si riduce notevolmente la possibilità, anche per i giovani, di accedere al lavorocon questa forma flessibile che incontrava il favore di datori e lavoratori.