Sottoscritto, in data 20 aprile 2012, da Confapi e Cgil, Cisl e Uil, l’accordo interconfederale per garantire l’immediata operatività alla riforma dell’apprendistato, dopo la scadenza del periodo transitorio, prevista per il 25 aprile 2012.
La riforma, attuata dal decreto legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato) individua nell’apprendistato il canale privilegiato di accesso al lavoro per i giovani.
I principali punti dell’intesa riguardano:
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Periodo di prova: la durata è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato in azienda, con riferimento all’inquadramento professionale “attribuito” all’apprendista.
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Tutor aziendale: figura di riferimento dell’apprendista, indicata nel piano formativo. Si tratta di una figura inserita nell’organizzazione dell’azienda.
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Possibilità di recedere al termine del periodo di formazione: le parti possono recedere con un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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Durata dell’apprendistato: in via transitoria è determinata in base alle durate disciplinate dai contratti collettivi in vigore, per una durata massima di tre anni
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Piano Formativo Individuale : le parti hanno individuato un apposito format da compilare.
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Formazione professionalizzante: non sarà inferiore a 80 ore annue (potrà essere svolta on the job e in affiancamento)
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La registrazione della formazione sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.