Sottoscritto il 14/5/2012, tra la Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA), l’Associazione Italiana Compagnie Alberghiere (Confindustria AICA) e la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL, la UILTuCS, l’accordo per la disciplina dell’apprendistato ai sensi del D.Lgs. 14/9/2011, n. 167.

Disciplina Generale
Forma contrattuale: Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della durata del contratto di apprendistato, del periodo di prova, dei livello di inquadramento iniziate e finale e della qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della formazione.
Durata: La durata del periodo di prova non potrà essere superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello dell’apprendista.
Preavviso: Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del c.c., di 30 giorni decorrenti dal termine del periodo di formazione. Nel periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato.
Malattia ed infortunio: In caso di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, il datore di lavoro prolungherà il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi.
Inquadramento e trattamento economico: Durante il rapporto, l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattualmente prevista per tale livello di inquadramento.
Proporzione numerica: Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati e specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, nè può assumere massimo tre. Possono essere assunti apprendisti qualora sia stato mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Tutor aziendale: Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dal datore di lavoro stesso. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 8 ore. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve possedere una categoria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni. Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti contemporaneamente.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Limiti di età: Il contratto di apprendistato può essere stipulato, con i giovani di età da diciotto a ventinove anni, e cioè fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età, oppure con giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica.
Livelli di inquadramento: Possono essere assunti le figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s) della classificazione professionale definita nella parte generale del CCNL Industria Turistica 3/2/2008.
Durata apprendistato:

– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2 (ex 2° livello);

– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1 (ex 3° livello);

– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2 (ex 4° livello);

– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3 (ex 5° livello);

– 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1 (ex 6s livello);

Per le seguenti figure professionali sovrapponibili a quelle artigiane, la durata massima è:

– 48 mesi: Capo cuoco, Capo barman / Primo barman, Cuoco unico, Coordinatore housekeeping villaggi turistici, Primo barman / barman unico, Governante unica, Addetto alle prenotazioni (imprese di viaggi e turismo);

– 42 mesi: Gastronomo, Gelatiere, Pizzaiolo, Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita

Formazione
La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 80 ore medie annue che saranno svolte all’interno o all’esterno dell’azienda. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, ai sensi di quanto previsto dal l’art. 4, comma 3, D.Lgs. 14/9/2011, n. 167.
Qualora l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l’impegno formativo è pari a:
– 60 ore per i livelli B2 e C1;
– 50 ore per i livelli C2, C3 e D1.

Assistenza sanitaria
Tutti gli apprendisti saranno iscritti, dalla data di assunzione, al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FONTUR.

Previdenza complementare
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria secondo quanto previsto dal CCNL Industria Turistica 3/2/2008.