Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. A chiarirlo è l’Inps nel messaggio n.6704 del 3 novembre 2015 in cui fa seguito alla circolare n.152 del 18 agosto 2015 in cui forniva le prime indicazioni operative sul congedo parentale orario. L’Istituto specifica che l’incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.
Di conseguenza, alla luce di questi nuovi chiarimenti, l’Inps fa sapere che il genitore che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella stessa giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né di riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti. Così come specifica l’impossibilità della cumulabilità con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.
Nel messaggio Inps una tabella riepilogativa che illustra tutte le ipotesi di compatibilità ed incompatibilità del congedo parentale orario.
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